Ogni qual volta sia proposta un’azione per fare valere la nullità dell’intesa anticoncorrenziale “a monte”, scatta la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese individuate ai sensi dell’art.4, c. 1 ter, D. L.vo 168/03, come modificato dal D. L.vo 3/17, mentre in tutte le altre ipotesi in cui la domanda sia diretta contro il contratto “a valle” sottoscritto dal fideiussore la potestas decidendi resta radicata in capo al giudice monocratico secondo gli ordinari criteri.
È inammissibile la domanda di nullità della fideiussione articolata, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, in quanto non è in alcun modo collegata o connessa a domande tempestivamente e ritualmente proposte.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Catania, Giudice Nicola La Mantia, con la sentenza n. 4243 del 26.10.2019.
Nel caso in esame, un debitore principale e il suo fideiussore si sono opposti al decreto ingiuntivo col quale erano stati condannati a pagare una somma di denaro alla banca, quale saldo passivo di un contratto di conto corrente affidato e di un mutuo chirografario. In seno alla memoria conclusionale il fideiussore ha, per la prima volta, eccepito la nullità della prestata fideiussione per violazione della normativa di cui alla Legge 287/90.
Preliminarmente, il Giudice ha deciso che la potestas decidendi di tale questione permanga in capo al giudice monocratico e non si trasferisca a quello collegiale, individuato nella sezione specializzata in materia di imprese. L’azione di nullità cui fa riferimento il citato art.33 L.287/90 è quella finalizzata a fare valere l’invalidità dell’accordo originario “non concorrenziale”, ma non anche dei successivi contratti a valle sottoscritti dai consumatori. Il legislatore ha ritenuto opportuno riservare soltanto a tre delle sezioni specializzate in materia di imprese presenti su tutto il territorio nazionale la competenza inderogabile a decidere. Restano, invece, evidentemente fuori dal novero le azioni proposte dai singoli consumatori per fare valere la nullità del contratto a valle (frutto dell’intesa della quale sia stata accertata la nullità) e per richiedere il risarcimento dei danni, per le quali la competenza deve essere determinata secondo gli ordinari criteri fissati dal codice di rito.
Nel merito, invece, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di nullità articolata dal fideiussore, perché tardiva: solo nella comparsa conclusionale infatti, per la prima volta, è stata eccepita.
Nella sua motivazione, il Giudice ha sostenuto che non è concepibile, oltre che in contrasto con i principi del giusto processo, richiedere una pronuncia sulla nullità di una clausola contrattuale in merito alla quale le parti non hanno formulato alcuna domanda/eccezione né negli scritti introduttivi, né entro i termini preclusivi fissati dall’art.183, c. VI, cpc, in quanto, altrimenti, si provocherebbe un inutile allungamento dei termini del processo. Pur con l’ampliamento dei termini entro cui le questioni afferenti la nullità del contratto possono essere proposte dalle parti o rilevate d’ufficio dal Giudice, le stesse vanno comunque ricollegate all’oggetto principale della causa. Argomentare diversamente significherebbe porre nel nulla il regime delle preclusioni fissato dal codice di rito e consentire alle parti di articolare domande nuove in ogni stato del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: I CONTRATTI CONSERVANO LA LORO VALIDITÀ E SONO SOGGETTI SOLO AD AZIONE RISARCITORIA
VALE IL PRINCIPIO DELLA NON INTERFERENZA TRA REGOLE DI COMPORTAMENTO E REGOLE DI VALIDITÀ DEGLI ATTI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 17.10.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-antitrust-i-contratti-conservano-la-loro-validita-e-sono-soggetti-solo-ad-azione-risarcitoria
CASSAZIONE LA NULLITÀ È SOLO PARZIALE
L’INVALIDITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTROVERSE NON PREGIUDICA GLI INTERESSI IN GIOCO NÉ TRAVOLGE L’INTERO CONTRATTO DI GARANZIA
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. Bisogni – Rel. Tricomi | 26.09.2019 | n.24044
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussioni-abi-2002-e-normativa-antitrust-per-la-cassazione-la-nullita-e-solo-parziale
FIDEIUSSIONE “ABI”: I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI DELL’AUTHORITY FORMANO PROVA PRIVILEGIATA DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE
PER LA CASSAZIONE È DIRIMENTE LA COINCIDENZA TRA CLAUSOLE CONTRATTUALIZZATE E CONDIZIONI OGGETTO DELL’INTESA RESTRITTIVA
Sentenza | Cassazione civile, I sez., Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 22.05.2019 | n.13846
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-abi-i-provvedimenti-sanzionatori-dellauthority-formano-prova-privilegiata-dellintesa-anticoncorrenziale
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