Nel caso in cui si sollevi l’eccezione di nullità della fideiussione, sulla base della pronuncia della Corte di Cassazione n. 29810/17, è necessario specificare i dati da cui desumere la violazione della normativa antitrust e la corrispondenza tra le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti e la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte. Deve essere provato il carattere uniforme dell’applicazione del contratto contestato, che costituisce elemento costitutivo dell’eccezione degli opponenti e rispetto al quale l’onere probatorio grava sui garanti.
Questo il principio ribadito dalla Corte d’Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Bonaudi, con la sentenza n. 1527 del 19.09.2019.
Una società (poi fallita nel corso del giudizio) e i suoi garanti avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla banca con la quale intrattenevano una serie di rapporti bancari. In primo grado, il Tribunale di Torino, aveva accolto parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo ma condannando comunque i fideiussori a corrispondere alla banca la somma capitale facente riferimento al c/c oggetto di ingiunzione e agli affidamenti e anticipi sullo stesso.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello i fideiussori, lamentando che, in relazione a un conto corrente, il Tribunale aveva omesso di esaminare l’eccezione di nullità della pattuizione degli interessi ultralegali di cui al contratto di apertura di credito, per violazione dell’art. 117 TUB anche in considerazione della rilevabilità di ufficio della nullità. Inoltre, in via preliminare, ritengono la nullità delle fideiussioni rilasciate dai fideiussori perché ricalcano pedissequamente il modello predisposto dall’ABI, dichiarato illegittimo per violazione della legge antitrust n. 287/1990 con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca D’Italia.
Si è appellata la banca, che sul punto eccepisce che la difesa è tardiva, generica, non provata e comunque infondata.
La Corte d’Appello di Torino ha ritenuto inammissibile l’eccezione sollevata dai fideiussori.
Fra le motivazioni addotte dai giudici c’è la mancata prova fornita dai fideiussori. Infatti, la rilevabilità di ufficio della nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 del contratto di garanzia, in quanto riproducenti lo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2.05.2005, è subordinata alla circostanza che detta nullità emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa.
Nel caso di specie, anche a tacer del fatto che la deduzione stessa è formulata soltanto nella memoria di replica e quindi del tutto tardivamente (essendo espunto il cd. “preverbale” ed essendo irrilevante la mera enunciazione della nullità nella comparsa conclusionale), non è stato prodotto ritualmente neppure lo schema predisposto dall’ABI oggetto dei rilievi della Banca di Italia, sicché è precluso alla Corte l’accertamento della fondatezza della dedotta corrispondenza ad esso delle clausole in questione. I fideiussori, nella comparsa conclusionale, hanno solamente citato il provvedimento della Banca d’Italia rinviando ad un link ipertestuale per il contenuto. Nel collegamento, si fa riferimento alla clausola della fideiussione n. 5 circa la deroga al termine di sei mesi entro cui agire nei confronti del debitore principale in deroga all’art. 1957 c.c.
È orientamento consolidato per la giurisprudenza di merito che la difesa, in questi casi, non può essere generica ma deve essere specifica, per cui dovrà contenere i dati da cui desumere la violazione della richiamata normativa e la corrispondenza delle clausole dei contratti sottoscritti con la fattispecie esaminata dalla Cassazione e dalla Banca d’Italia. Inoltre, la parte che chiede la nullità di tali clausola dovrà provarla. Nel caso di specie, manca un oggettivo richiamo alla delibera dell’associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato e non risulta che tale delibera abbia vincolato la banca stipulante.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE – ANTITRUST: GRAVA SUL GARANTE L’ONERE DI PROVARE LA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA
IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE IL CARATTERE UNIFORME DELL’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CONTESTATO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi | 14.05.2019 | n.921
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-antitrust-grava-sul-garante-lonere-di-provare-la-violazione-della-normativa
FIDEIUSSIONE-ANTITRUST: NULLA SOLO SE COSTITUISCE UNA SPECIFICA APPLICAZIONE “A VALLE” DELLE INTESE ILLECITE CONCLUSE “A MONTE”
OCCORRE LA PROVA SPECIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL’INTESA ANTICONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Anna Loredana Ciulla | 22.01.2019 | n.77
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-antitrust-nulla-se-costituiscono-una-specifica-applicazione-a-valle-delle-intese-illecite-concluse-a-monte
FIDEIUSSIONE OMNIBUS – ANTITRUST: LA DEDUZIONE DELLA NULLITÀ È INAMMISSIBILE QUANDO È GENERICA
VANNO SPECIFICATE LE CLAUSOLE CHE VIOLANO LA NORMATIVA ANTICONCORRENZIALE
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Silvia Orlando | 17.01.2019 | n.205
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-omnibus-antitrust-la-deduzione-della-nullita-e-inammissibile-quando-e-generica
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno