La mancata o errata indicazione del TAEG/ISC comporta la violazione delle norme sulla trasparenza, con conseguente responsabilità precontrattuale della banca, ma non integra anche l’ipotesi di nullità prevista dall’art. 117, co. 6, TUB, secondo il quale sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile, con la sentenza n. 14742 del 11.07.2019.
In particolare, la vicenda ha riguardato un mutuatario che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha agito in giudizio, contro una Banca, al fine di contestare alcune condizioni pattuite in relazione a due contratti di mutuo ipotecario, di cui il primo a tasso fisso e il secondo a tasso variabile.
Parte attrice, nello specifico, ha dedotto la non corrispondenza, in entrambi i mutui, tra l’ISC contrattuale e il TAEG effettivo, in violazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Ha, quindi, concluso per l’accertamento della nullità e/o annullabilità della clausola determinativa degli interessi e la condanna della Banca alla restituzione degli interessi indebitamente corrisposti.
La banca si è costituita in giudizio, chiedendo la declaratoria di inammissibilità delle domande di parte ricorrente nonché il rigetto delle stesse, poiché non provate e comunque infondate in fatto e in diritto.
Il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze attoree rappresentando, in primis, che il TAEG/ISC (quale indicatore sintetico di costo) non costituisce un vero e proprio tasso di interesse o una condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, bensì un indicatore del costo complessivo dell’operazione, comprensivo degli interessi, degli oneri e delle spese che concorrono a determinare il costo effettivo per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia.
Allo stesso modo, per il Giudice, non può ritenersi che l’ISC rientri nella nozione di “prezzo” che, ai sensi dell’art. 117, co. 6, TUB, deve essere correttamente indicato nel contratto o nel separato documento di sintesi.
Invero, secondo la prevalente opinione della giurisprudenza di merito, l’ISC non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Conseguentemente, l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un’erronea interpretazione del suo costo complessivo.
Ne discende allora che, l’errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un TAEG /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca d’Italia, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l’applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l’ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni.
Per la stessa ragione non può trovare applicazione l’art. 1284 c.c., atteso che gli interessi ultralegali dovuti sono tutti indicati per iscritto nel contratto e nel documento di sintesi, né l’art. 1346 c.c., essendo l’oggetto del contratto determinato nel capitale prestato, negli interessi dovuti e nel meccanismo di indicizzazione.
E’ evidente, allora, che il legislatore ha ritenuto di sanzionare espressamente con la nullità del contratto o delle singole clausole i soli casi in cui, nel credito al consumo, vi sia stata un’indicazione non corretta del TAEG (indice di costo nel finanziamento al consumo), ma non anche le ipotesi di non corretta indicazione dell’ISC nei contratti di mutuo, di anticipazione bancaria e di altri finanziamenti, le quali possono semmai integrare una violazione della normativa in tema di trasparenza e, quindi, dare luogo ad una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell’esecuzione del contratto (Trib. Bologna, sez. IV, 28.06.2016 n. 1722).
Il Tribunale, quindi, ha rappresentato che, esclusa la nullità lamentata, è del tutto irrilevante l’accertamento in fatto circa l’esatta determinazione dell’ISC/TAEG, la cui violazione in termini rilevanti potrebbe comportare soltanto un’eventuale responsabilità della banca in termini precontrattuali, sempre che l’attore sia stato in grado di dimostrare sia di aver vagliato finanziamenti alternativi con TAEG più vantaggioso, rifiutati in ragione delle scorrette informazioni rese dall’Istituto di credito mutuante, che il danno patito in conseguenza della scelta meno favorevole.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande proposte dalla parte attrice, condannandola, altresì, alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO-ISC: L’ERRONEA INDICAZIONE NON È SANZIONATA CON LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA
NON RIENTRA TRA LE IPOTESI DI CUI ALL’ART. 1418 CC
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 21.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-isc-lerronea-indicazione-non-e-sanzionata-con-la-nullita-della-clausola
ISC: NON RAPPRESENTA UNA SPECIFICA CONDIZIONE ECONOMICA DA APPLICARE AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
SVOLGE UNICAMENTE UNA FUNZIONE INFORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 04.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-non-rappresenta-una-specifica-condizione-economica-da-applicare-al-contratto-di-finanziamento
MUTUO: LA DIVERGENZA ISC/TAEG NON È CAUSA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO
L’INDICATORE HA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 31.12.2018 | n.1943
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-la-divergenza-isctaeg-non-e-causa-di-nullita-del-contratto
ERRATA INDICAZIONE ISC/TAEG: LE CONSEGUENZE DELLA NULLITÀ POTENZIALE
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IL DIRITTO DEL CLIENTE A NON PAGARE O A VEDERSI RIMBORSARE I COSTI NON COMPUTATI NEL CALCOLO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 26.09.2018 | n.18185
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/errata-indicazione-isctaeg-le-conseguenze-della-nullita-potenziale
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