Il limite dell’importo del credito precettato aumentato della metà, previsto dall’art. 546, comma 1, c.p.c., individua anche l’oggetto del processo esecutivo, sicchè, in difetto di rituale estensione del pignoramento, un intervento successivo, pur se del medesimo procedente, non consente il superamento del detto limite e, quindi, l’assegnazione di crediti in misura maggiore.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. De Stefano – Rel. Rossetti, con la sentenza n. 15595 dell’11.06.2019.
Un creditore procedente, nelle more del primo grado del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (due società) verso un debitore dello stesso, era intervenuto volontariamente nel procedimento esecutivo da questi iniziato, invocando un ulteriore titolo esecutivo, oltre ad un primo vantato verso il suo debitore, costituito da un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Nell’atto di intervento aveva formulato richiesta di partecipare alla distribuzione della somma ricavata all’esito” della procedura di espropriazione presso il terzo.
Passata in giudicato la sentenza d’appello con cui era stata accertata la misura del debito delle società, il creditore procedente aveva riassunto il procedimento esecutivo, all’esito del quale tuttavia il giudice dell’esecuzione gli assegnò solo la somma di circa 35mila euro, pari all’importo “azionato e pignorato ex art. 546 c.p.c.”, ed “in acconto sul maggior credito azionato ed oggetto di intervento”.
Avverso tale ordinanza di assegnazione, aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi, rigettata dal Tribunale. Per cui ha proposto ricorso per Cassazione.
Il quesito sottoposto ai giudici di legittimità è se, eseguito un pignoramento presso terzi per una determinata somma (35 mila), ed accertato che il terzo è debitore del debitore esecutato per una somma di molto maggiore (200 mila), il creditore procedente, acquisito dopo il pignoramento un ulteriore titolo esecutivo, possa utilmente intervenire nella procedura esecutiva e pretendere l’assegnazione del credito pignorato in misura superiore (150 mila) a quella oggetto di pignoramento e comunque eccedente il limite previsto dall’art. 546 c.p.c.
La Suprema Corte ha osservato che, pignorando un credito del proprio debitore nei confronti di terzi, il creditore procedente impone al terzo pignorato l’obbligo di non disporre della somma pignorata (artt. 543 e 546, comma primo, c.p.c.). Tuttavia il pignoramento di un credito può avvenire non solo per l’intero ammontare di questo, ma anche per una parte soltanto. È dunque rimessa al creditore procedente l’individuazione della somma da sottoporre concretamente a pignoramento, col solo limite rappresentato dal divieto di azionare in modo frazionato ed ingiustificato l’unitario titolo esecutivo (cfr. Cass. 09/04/2013, n. 8576). In tal caso il vincolo di indisponibilità scaturente dal pignoramento produrrà i suoi effetti nei limiti dell’importo pignorato: oltre tale limite, il debitore esecutato resta libero di disporre del proprio credito; e correlativamente il terzo pignorato resta libero di adempiere la parte di credito non pignorata a richiesta del suo creditore. Se dunque è consentito il pignoramento parziale d’un credito, la parte di questo non pignorata non è soggetta a vincoli, ed in sede esecutiva non se ne potrà ordinare l’assegnazione al creditore.
Nel caso di specie, il creditore procedente aveva pignorato presso terzi la sola somma di circa 35mila euro, e non vi era stato un secondo pignoramento, l’odierno ricorrente non poteva pretendere l’assegnazione del maggior importo risultante dal secondo titolo esecutivo.
Sulla base di tali motivi, la Cassazione ha rigettato il ricorso del creditore, condannandolo a rifondere alle società le spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Articolo Giuridico | Ex Parte Creditoris | 24.09.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sequestro-o-pignoramento-di-conto-corrente-cointestato-necessaria-lindicazione-dei-dati-del-cointestatario
PIGNORAMENTO: IL TERZO PIGNORATO, CUSTODE DELLE SOMME PIGNORATE, È TENUTO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI
TALI FRUTTI CIVILI DI ACCRESCONO AL COMPENDIO SEQUESTRATO O PIGNORATO
Sentenza | Corte di Cassazione, III Sez. civile, Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo | 06.06.2019 | n.15308
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/pignoramento-il-terzo-pignorato-custode-delle-somme-pignorate-e-tenuto-alla-corresponsione-degli-interessi
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SONO A CARICO DEL TERZO LE SPESE DEL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO SORTO PER IL SUO RIFIUTO DI RENDERE LA DICHIARAZIONE
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Unico Dott. Vincenzo Staccone | 25.04.2014 | n.454
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/esecuzione-forzata-se-il-terzo-non-rende-la-dichiarazione-paga-le-spese-di-giudizio
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