La censura sulla nullità per superamento del limite di finanziabilità è inammissibile nel ricorso per Cassazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. Didone – Rel. Terrusi, con la sentenza n. 24441 del 30.09.2019.
Nell’ambito di una controversia sorta fra una società creditrice contro il fallimento di una società sua debitrice, la Suprema Corte si è espressa anche sulla questione della nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità.
La società creditrice, infatti, col secondo motivo di ricorso ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. e 38 del T.u.b. con riguardo al mancato rilievo della nullità del mutuo ipotecario stipulato tra la fallita e la banca erogatrice.
Tale deduzione è stata sollevata in base al valore attuale del bene ipotecato, mentre il superamento del detto limite (80% del valore) avrebbe dovuto essere diversamente comprovata in riferimento all’epoca del finanziamento.
È stato anche dedotto che i ribassi d’asta del bene ipotecato a favore della banca creditrice erano arrivati quasi alla metà dell’ammontare del credito privilegiato, così da supportare la fattispecie di inadempimento significativo dell’impegno concordatario di pagare integralmente il detto credito.
Non è stato dello stesso avviso la Suprema Corte, la quale ha ritenuto inammissibile il motivo sul mancato rilievo della nullità del mutuo ipotecario stipulato tra la società fallita e la banca. La Corte territoriale, infatti, ha nella concreta fattispecie escluso che vi fosse stato il superamento del limite di finanziabilità, di cui alla citata norma del T.u.b., con riferimento all’epoca del finanziamento. In tale prospettiva, scrivono gli Ermellini, la sentenza si basa su un apprezzamento di fatto ben coerente con la natura del vizio di nullità del contratto e in sé neppure censurato. A supporto di tale motivazione, la Cassazione ha fatto riferimento all’orientamento costante in giurisprudenza secondo cui “in tema di nullità contrattuale, il potere del giudice di rilevarla d’ufficio non può estendersi alla conversione del contratto nullo, ostandovi la previsione di cui all’art. 1424 c.c.; è tuttavia ammissibile l’istanza in tal senso avanzata dalla parte nel primo momento utile successivo alla rilevazione suddetta, poiché è consequenziale alla rilevata nullità dell’unico titolo posto a fondamento dell’originaria domanda” (cfr. Cass. n. 17352-17, Cass. n. 19016-17, Cass. n. 13286-18).
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la società ricorrente alle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO FONDIARIO: IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ (80% VALORE IMMOBILE IPOTECATO) NON COMPORTA NULLITÀ
IL FINANZIAMENTO SI PUÒ CONVERTIRE IN MUTUO IPOTECARIO ORDINARIO
Sentenza | Cassazione civile, sez. I, Pres. Didone – Rel. Terrusi | 13.07.2017 | n.17352
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-il-superamento-del-limite-di-finanziabilita-80-valore-immobile-ipotecato-non-comporta-nullita
MUTUO FONDIARIO: IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI FINANZIABILITÀ COMPORTA LA NON OPERATIVITÀ DEL PRIVILEGIO PROCESSUALE
LA NORMA È RICONDUCIBILE AD UN INTERESSE PUBBLICO SUPERIORE CIOÈ LA STABILITÀ DEL MERCATO ATTRAVERSO LA STABILITÀ DEL SINGOLO MUTUANTE
Sentenza | Cassazione civile, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. De Stefano | 28.06.2019 | n.17439
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-il-superamento-del-limite-di-finanziabilita-comporta-la-non-operativita-del-privilegio-processuale
MUTUO FONDIARIO: NULLO IN IPOTESI DI SOVRAFINANZIAMENTO
LA CONVERSIONE IN IPOTECARIO NON COMPORTA L’INDEBITA PERCEZIONE DEGLI IMPORTI PAGATI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 13.02.2019 | n.128
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-fondiario-nullo-in-ipotesi-di-sovrafinanziamento
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