È possibile cogliere, anche nei contratti bancari come nei contratti di intermediazione finanziaria, una scelta legislativa rivolta a favorire, attraverso la previsione del requisito formale, la più estesa ed approfondita conoscenza, da parte del cliente, del contenuto del regolamento contrattuale predisposto dalla controparte ed a cui lo stesso si accinge ad aderire. Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest’ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell’accordo, può desumersi da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del contratto, ed il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. VI – 1 civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Iofrida, con l’ordinanza n. 22640 del 10.09.2019.
Con tale provvedimento, la Suprema Corte si è pronunciata in ordine alla validità del contratto di conto corrente recante unicamente la sottoscrizione del correntista (contratto c.d. monofirma) alla luce del disposto dell’articolo 117 T.U.B. La pronuncia si pone in sostanziale continuità con quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, per le quali “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Il menzionato art. 23 prescrive, per la redazione dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, la forma scritta, comminando espressamente la nullità per il caso di inosservanza di detto requisito formale. Una prescrizione che attiene al solo contratto-quadro e non anche ai singoli ordini di investimento e/o disinvestimento. La sanzione comminata da tale norma è stata qualificata come “nullità funzionale”, sulla base della valorizzazione dello scopo normativo ovvero della finalità della normativa di settore, volta al perseguimento di obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori.
Con l’ordinanza in esame, la Cassazione ha ritenuto applicabile anche al settore dei contratti bancari il principio di diritto enunciato delle Sezioni Unite in materia d’intermediazione finanziaria mobiliare.
Il dato della sottoscrizione dell’intermediario risulta “assorbito”, una volta che lo scopo perseguito dalla legge sia raggiunto attraverso la sottoscrizione del documento contrattuale da parte del cliente e la consegna a quest’ultimo di un esemplare del medesimo, dovendo il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, essere inteso “non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa. Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest’ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell’accordo, può desumersi, come evidenziato dalle Sezioni Unite, da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del contratto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
CONTRATTO QUADRO MONOFIRMA: È SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DELL’INVESTITORE
NON È NECESSARIA LA FIRMA DELL’INTERMEDIARIO IL CUI CONSENSO PUÒ DESUMERSI PER FACTA CONCLUDENTIA
Sentenza | Cassazione Civile Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. Di Virgilio | 16.01.2018 | n.898
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-quadro-monofirma-sufficiente-la-sola-sottoscrizione-dellinvestitore
CONTRATTO QUADRO: IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA È RISPETTATO ANCHE SE C’È LA SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO CLIENTE
E’ SUFFICIENTE CHE NON SIA CONTESTATA LA CONSEGNA E LA SUCCESSIVA ESECUZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Velotti – Rel. Cartelli | 09.08.2019 | n.2316
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-quadro-il-requisito-della-forma-scritta-e-rispettato-anche-se-ce-la-sottoscrizione-del-solo-cliente
CONTRATTI BANCARI: IL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA È RISPETTATO SE FIRMATO DALL’INVESTITORE E UNA COPIA È CONSEGNATA AL CLIENTE
LA DISCIPLINA PER I SERVIZI DI INVESTIMENTO SI ESTENDE ANCHE A TALI CONTRATTI
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.07.2019 | n.1156
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-il-requisito-della-forma-scritta-e-rispettato-se-firmato-dallinvestitore-e-una-copia-e-consegnata-al-cliente
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