Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
Con la legge n. 124 del 4 agosto 2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) è stato sancito il superamento della duplicità tipologica del leasing traslativo e di godimento. La nuova normativa ha quindi tipizzato la locazione finanziaria quale fattispecie autonoma, distinta dalla vendita con riserva di proprietà.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Perugia, Giudice Rosa Lavanga, con la sentenza n. 1536 dell’08.10.2019.
IL CASO
Una società, utilizzatrice di un bene immobile nella forma della locazione finanziaria, adiva il Tribunale di Perugia, al fine di vedere accertata e dichiarata la natura traslativa del leasing, con la pretesa applicazione della normativa di diritto sostanziale afferente la vendita a rate con riserva della proprietà, come dettata dall’art. 1526 c.c.; per l’effetto, invocando la condanna del lessor alla restituzione dei canoni percepiti in costanza di rapporto, detratto l’equo compenso, la cui determinazione rimetteva al Tribunale adito.
Si costituiva la società di leasing, invocando il rigetto di tutte le domande della parte attrice, giacchè improponibili, prima ancora che infondate in fatto e diritto; in particolare esponendo in punto di fatto che i beni immobili già oggetto del rapporto, non erano ancora stati riconsegnati alla avente diritto, alla data della comminata risoluzione contrattuale.
IL COMMENTO
Il Tribunale di Perugia, nella parte motiva della decisione e su impulso della convenuta, ha ben rilevato che nel corso del giudizio, iniziato nel lontano anno 2009, era intervenuta la legge n. 124 del 4 agosto 2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) che ai commi 136-140 dell’art. 1 ha disciplinato in maniera organica la locazione finanziaria; con il richiamo predetto, chiarendo il Magistrato designato alla trattazione che il leasing ha assunto la natura di contratto tipico, sancendo il superamento della duplicità tipologica del leasing traslativo e di godimento. La nuova normativa ha quindi tipizzato la locazione finanziaria quale fattispecie autonoma, distinta dalla vendita con riserva di proprietà.
In particolare il legislatore ha optato per la ricostruzione unitaria del contratto di leasing che, in assenza di disposizioni transitorie si pone quale “interpretazione storico-evolutiva, per quegli aspetti che non abbiano esaurito i loro effetti, in quanto non siano stati accertati e definiti con statuizione passata in giudicato. Richiamata correttamente la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 29 marzo 2019 n. 8980), il Tribunale ha esposto che l’attività ermeneutica, quanto all’ambito di applicazione della nuova legge sul leasing, non possa dispiegarsi ora per allora, ma nell’attualità”. Da ciò consegue il definitivo superamento del ricorso in via analogica, alla disciplina recata dall’art. 1526 cod.civ. Aggiunge ancora il Giudice adito, sempre in adesione al pronunciamento della Suprema Corte, che le disposizioni di cui alla legge la legge n. 124 del 4 agosto 2017 sono “in linea” con quella di cui al comma 3° dell’art. 72 quater L.F.
La norma applicabile al caso di specie è quella che disciplina la risoluzione del contratto di leasing per l’inadempimento dell’utilizzatore e cioè il comma 138, il quale sancisce che “il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all’ammontare dell’importo dovuto dall’utilizzatore a norma del periodo precedente”.
Dal richiamo che precede, si giunge alla affermazione che la nuova disciplina sul leasing (non diversamente da quella di cui all’art. 1526 cc) presuppone non solo la risoluzione del contratto in commento, ma anche la restituzione del bene per ricollocarlo sul mercato.
Ben potendo prendere atto esso stesso Tribunale, che nel caso portato all’esame, al momento della proposizione della domanda, il bene non era ancora stato restituito alla convenuta società di leasing, ne deriva che il diritto a percepire una qualsiasi “indennità”, come invocata dalla parte attrice, presupponeva l’effettiva riconsegna dei beni, in quanto solo in quel momento poteva essere effettivamente accertato, in astratto, oltre che lo stato dell’immobile, anche il tempo di godimento del medesimo.
La domanda è stata quindi dichiarata improponibile e comunque, così come formulata, infondata. Né a diverse conclusioni si sarebbe pervenuti, motiva infine il Giudice di Perugia, anche a voler considerare la applicazione al caso di specie, del comma 2° dell’art. 1526 cc. Tenuto infatti conto dell’ammontare complessivo dei canoni effettivamente pagati, della circostanza che l’occupazione si era protratta sine titulo anche dopo la comminata risoluzione contrattuale, cui si aggiungeva la considerazione in merito al valore obiettivo del bene al tempo della riconsegna, era evidente che “l’indennità convenuta” si appalesava equa e nessuna riduzione poteva sicuramente essere applicata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING: IL FIDEIUSSORE-SOCIO NON PUÒ INVOCARE L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA AI “CONTRATTI DEL CONSUMATORE”
SI APPLICA SOLO SE LA QUALITÀ DEL DEBITORE PRINCIPALE ATTRAE QUELLA DEL FIDEIUSSORE
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Sonia Suppressa | 17.09.2019 | n.17708
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-il-fideiussore-socio-non-puo-invocare-lapplicazione-della-disciplina-relativa-ai-contratti-del-consumatore
LEASING: È UNA FATTISPECIE CONTRATTUALE AUTONOMA E NON SI APPLICA L’ART. 1526 CC
SONO DOVUTI I CANONI SCADUTI INSOLUTI MATURATI SINO ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL’UTILIZZATORE
Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Sergio Casarella | 19.08.2019 | n.1457
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-e-una-fattispecie-contrattuale-autonoma-e-non-si-applica-lart-1526-cc
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