Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento
Il consenso della moglie alla delega è desumibile dalla mancata contestazione degli estratti conto dai quali si deduce che il marito operava sul Conto Famiglia, dall’utilizzo promiscuo del carnet degli assegni e da altre circostanze elencate dalla corte. Il riempimento in più tempi del modulo di delega non comporta, ipso facto, l’esistenza di irregolarità destinate a rilevare quale causa di invalidità della delega stessa.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III civ., Pres. Uliano – Rel. Moscarini, con la sentenza n. 30313 del 21.11.2019.
La controversia riguarda una correntista ed una banca, con la prima che ha dedotto di aver acceso un conto corrente bancario (cd. Conto Famiglia) e di avere conferito delega ad operare su detto conto esclusivamente ai propri genitori; di aver poi appreso dell’avvenuta apertura di altri due conti, CONTO PEGNO e CONTO VALUTA, a sé medesima intestati, accesi da parte del marito, al quale non aveva mai conferito alcuna delega, chiedendo la nullità di tali contratti in quanto mancanti della forma scritta.
In primo ed in secondo grado, è stata provata la volontà dell’attrice di conferire procura ad operare sul CONTO FAMIGLIA anche al marito, a prescindere dall’esistenza di una delega scritta, in ragione della mancanza nel Testo Unico Bancario della prescrizione del conferimento di una procura scritta ad substantiam per operare su conto correnti ad altri intestati.
La Suprema Corte, in relazione al motivo di doglianza che censura in particolare il capo di sentenza che ha ritenuto irrilevante la forma scritta ad substantiam per la delega ad operare su conti correnti bancari, ha condiviso il decisum della Corte distrettuale che ha ritenuto di attribuire rilievo alla esistenza della delega conferita dalla ricorrente al marito nonostante il modulo della delega presentasse “significative irregolarità” tra cui in primo luogo l’inserimento successivo del nominativo del delegato, sia nella delega, sia nello specimen, rispetto alla data di apertura del conto corrente comprovato anche dal caricamento, al terminale della banca, della delega conferita, avvenuto una settimana più tardi.
La Corte d’Appello ha ritenuto che il tema della contestualità tra il rilascio della procura e l’apertura del conto corrente non è apparso, di per sé rilevante, ai fini della controversia. Rilevante è stato, invece, il consenso della ricorrente/intestataria al conferimento della delega, desumibile dalla mancata contestazione degli estratti conto trimestrali, dai quali risulta de plano l’operatività del marito/delegato sul CONTO FAMIGLIA, dalle operazioni su c/c disposte dalla ricorrente o da suoi familiari, e dalle sue dichiarazioni che presuppongono il conferimento al marito della procura ad operare sul conto corrente e dall’utilizzo promiscuo dei carnet di assegni da parte della ricorrente/intestataria e del marito/delegato nonché dalla dichiarazione di revoca della delega stessa senza alcuna riserva o contestazione circa l’inesistenza del potere di rappresentanza.
La Cassazione ha accolto invece le censure della ricorrente sulla illegittima gestione del CONTO PEGNO e VALUTA, in quanto la sentenza d’appello si è limitata a disporre unicamente l’obbligo della banca di provvedere alla restituzione della somma di euro 50.000 di cui il marito/delegato si era appropriato ma non si è affatto pronunciata sulla domanda risarcitoria, così configurando un caso di omessa pronuncia, consistente nell’assoluta mancanza di scrutinio di un motivo di appello, con la conseguenza che la sentenza, in parte qua, va cassata in relazione al vizio denunciato e la causa rinviata per nuovo esame.
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