Il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto per i contratti assicurativi, bancari e finanziari, non opera nelle liti su contratti leasing immobiliare conclusi con una banca.
In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Cricenti, con la sentenza n. 30520 del 22.11.2019.
Una società aveva alcuni locali in leasing concessi da una banca, che poi ha risolto il contratto per inadempimento facendo valere una clausola risolutiva espressa. La società si è opposta alla risoluzione e ha contestato il fatto che non fosse stato esperito il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 5 della legge n. 28/2010.
In giurisprudenza appariva un punto dibattuto se i contratti di leasing fossero soggetti al tentativo di mediazione, pertanto l’intervento della Suprema Corte può andare a sgombrare il campo da dubbi. L’orientamento favorevole alla mediazione pone a supporto di questa tesi la prevalente funzione di finanziamento del contratto, riconosciuta anche prima della tipizzazione dello stesso con legge n. 124/2017, e la natura “professionale” della parte concedente (banche o altri intermediari finanziari). Di contro, c’è chi ritiene che “il contratto di leasing, dotato di tipicità sociale e normativa (ex art. 72 quater l. fall.) non è espressamente ricompreso nell’ambito dei contratti le cui controversie sono da sottoporre a mediazione c.d. obbligatoria, né appare riducibile a un contratto di finanziamento, non venendo semplicisticamente in rilievo la dazione di un capitale e un conseguente obbligo di rimborso” (Trib. Milano, ordinanza del 03.11.2016, che si riporta fra i precedenti).
Gli Ermellini, con la pronuncia in esame, hanno chiarito che l’art. 5 della legge n. 28/2010 contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel Tub, nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al Tuf, sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NON È RICHIESTA PER I CONTRATTI DI LEASING
L’ISTITUTO NON È RICONDUCIBILE NÉ ALLA CATEGORIA DELLE LOCAZIONI, NÉ A QUELLA DEI CONTRATTI FINANZIARI
Ordinanza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 03.11.2016 |
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