A cura del Comitato Scientifico di Ex Parte Creditoris
La vendita di diamanti, anche ove avvenuta per il tramite del canale bancario, non può qualificarsi come un servizio/attività di investimento ai sensi del TUF e pertanto non ricade nell’ambito di cognizione dell’ACF. Il servizio d’investimento, infatti, è tale quando ha ad oggetto uno strumento finanziario, a ciò non potendo ritenersi riconducibile un bene materiale, quale appunto un diamante, stante la tassatività definitoria prevista all’art. 1, comma 2, del TUF, con l’effetto che esso non è suscettibile di formare oggetto di un servizio d’investimento.
Questa l’impostazione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, con una serie di provvedimenti assunti dal Presidente del Collegio, ex art. 8 del Regolamento ACF (4.01.2018; 29.01.2018; 21.05.2018; 20.11.2018) in merito alla vendita di diamanti da parte dell’intermediario bancario.
Quanto disposto dall’ACF, nell’ambito dell’ormai noto “contenzioso-diamanti”, ribadisce nuovamente l’orientamento della Consob, con la pronuncia n. 13038246 del 6 maggio 2013, secondo cui “per ogni altra forma di investimento di natura finanziaria debbono intendersi le proposte di investimento che implichino la compresenza dei tre seguenti elementi: impiego di capitale, aspettativa di rendimento di natura finanziaria e assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale”.
L’esclusione della natura finanziaria della vendita di diamanti è stata confermata anche da diversi tribunali di merito che si sono pronunciati sull’argomento. Tra i primi, il Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò, con la sentenza del 21.01.2019 per il quale la disciplina di settore del TUF non può essere utilizzata in tali fattispecie perché la vendita di diamanti non è riconducibile a nessuna delle operazioni definite come “strumenti finanziari” o “prodotti finanziari”. Secondo il dettato dell’art. 1, co. 1, lett. a del TUF, infatti, per “prodotti finanziari” si intendono “gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”; al comma 2, lett. a, invece, il TUF fornisce un elenco tassativo di “strumenti finanziari”, tra cui sono inclusi i valori mobiliari, ma non è ricompresa la vendita di diamanti.
Il TUF quindi distingue tra valori mobiliari, strumenti finanziari ed i prodotti finanziari. Mentre ai primi due si applica la disciplina dei servizi e delle attività di investimento, all’ultima categoria, quella dei prodotti finanziari appunto, si applica la disciplina dell’offerta al pubblico oltre che quella di acquisto o scambio. In tale ripartizione, peraltro, la categoria dei prodotti finanziari è la più ampia e, con la sola eccezione dei depositi bancari e postali non rappresentati da strumenti finanziari, comprende al proprio interno la categoria degli strumenti finanziari oltre ad “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”, che ai sensi di quanto si prevede all’art. 18, comma 5, del TUF (e dell’art. 1, comma 2-bis, TUF per i contatti derivati), sono individuabili con un mero intervento regolamentare da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia e la Consob.
L’acquisto di diamanti non rientrerebbe tra i prodotti finanziari, determinando piuttosto il trasferimento di un pieno diritto di proprietà della res materiale in capo all’acquirente, il quale ha il pieno diritto di godere e disporre del bene, con la facoltà di alienarlo o utilizzarlo altrimenti.
L’eventuale provento percepito con la (proficua) rivendita del bene rappresenta, dunque, solo una delle possibili modalità di godimento del bene stesso da parte del proprietario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
“TRUFFA DIAMANTI”: LA BANCA NON PUÒ RISPONDERE COME “INTERMEDIARIO FINANZIARIO”
VIENE IN RILIEVO LO STATO SOGGETTIVO DEL DOLO, CHE DEVE ESSERE PROPRIO DI COLUI CHE HA DETERMINATO L’ACQUISTO
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 29.10.2019 | n.9850
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/truffa-diamanti-la-banca-non-puo-rispondere-come-intermediario-finanziario
TRUFFA DEI DIAMANTI: LA BANCA È RESPONSABILE DEL DANNO SUBITO DAL CLIENTE E DEVE RISARCIRLO
SULLA BANCA GRAVAVA UN DOVERE DI DILIGENZA, IN VIRTÙ DELLE SUE SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 23.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/truffa-dei-diamanti-la-banca-e-responsabile-del-danno-subito-dal-cliente-e-deve-risarcirlo
VENDITA DI DIAMANTI: INAPPLICABILITÀ DEL TUF PERCHÉ NON RICONDUCIBILE NÉ AGLI STRUMENTI NÉ AI PRODOTTI FINANZIARI
TALE OPERAZIONE NON COSTITUISCE ATTIVITÀ BANCARIA O FINANZIARIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 21.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/vendita-di-diamanti-inapplicabilita-del-tuf-perche-non-riconducibile-ne-agli-strumenti-ne-ai-prodotti-finanziari
DIAMANTI DA INVESTIMENTO: LA NULLITÀ, L’ANNULLAMENTO O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PUÒ ESSERE CHIESTA SOLTANTO ALLA SOCIETÀ VENDITRICE
LA BANCA NON È RESPONSABILE DEL VALORE NOTEVOLMENTE INFERIORE RISPETTO AL PREZZO PAGATO
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 08.01.2019 | n.66
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/diamanti-da-investimento-la-nullita-lannullamento-o-la-risoluzione-del-contratto-puo-essere-chiesta-soltanto-alla-societa-venditrice
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