La banca non è responsabile del prelievo di contanti da uno sportello, utilizzando una carta rubata e il relativo codice PIN, se il correntista, per colpa e negligenza, non ha custodito le stesse con cura. È da escludere un’ipotesi di responsabilità in capo all’istituto di credito, se è fondato il convincimento che il correntista abbia custodito i codici d’accesso insieme alle carte.
Lo ha specificato il Giudice di Pace di Modena, Avv. Nicoletta Maccaferri, con la sentenza n. 286 del 16 aprile 2019, regolando una controversia fra una correntista e un istituto di credito.
La donna, alla quale era stata rubata la borsa dall’auto mentre era parcheggiata e con all’interno della stessa il bancomat, ha chiesto che venisse accertata la responsabilità contrattuale della banca, per non aver adottato precauzioni e accorgimenti idonei a garantire l’inaccessibilità, a soggetti diversi dal titolare, dei dispositivi di utilizzo bancomat e carta di credito. L’autore del furto, infatti, impossessandosi della carta di credito e del bancomat, in circa 40 minuti dall’atto, era riuscito ad effettuare alcuni prelievi, utilizzando il PIN, riuscendo ad entrarvi al primo tentativo, senza errori.
La banca ha sostenuto che il furto è riconducibile solo a colpa e negligenza della correntista, avendo essa lasciato la borsa incustodita in auto (non chiusa al momento del furto) e avendo bloccato le carte in ritardo. Inoltre, la circostanza che i prelievi fossero stati effettuati con l’utilizzo del codice, lasciava presagire che il PIN fosse custodito insieme alle carte.
Ciò che ha indirizzato la decisione del GdP nel verso della non configurazione di un profilo di responsabilità in capo alla banca, è stata la tempistica dei prelievi avvenuti pochi minuti, meno di 40, dopo il furto. Tale circostanza esclude che in così poco tempo il ladro ignoto potesse ricavare il PIN da una carta, in quanto è richiesto una sofisticata strumentazione di laboratorio.
Si deve quindi ritenere decisiva la brevità del lasso temporale tra il furto e i prelievi e l’utilizzo del PIN corretto, senza prova che siano intercorse anomalie di sorta, derivando da ciò il convincimento che il PIN fosse conservato assieme alle carte, e rubando la borsa della correntista, il ladro si è impossessato anche del codice segreto.
Apparendo quindi evidente la negligenza della donna nella custodia e nell’utilizzo della carta di credito e del bancomat, il Giudice di Pace di Modena ha respinto, in quanto infondata, la domanda dell’attrice.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
BANCOMAT – FURTO – SMARRIMENTO: GRAVEMENTE NEGLIGENTE IL CLIENTE PER OMESSA CUSTODIA E TARDIVA DENUNCIA
È AMMISSIBILE LA PROVA INDIZIARIA RICAVABILE DALLA CORRETTA DIGITAZIONE DEL PIN
Sentenza | Giudice di Pace di Rovigo, Avv. Patrizia Prando | 30.01.2018 | n.79
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/bancomat-furto-smarrimento-gravemente-negligente-il-cliente-per-omessa-custodia-e-tardiva-denuncia
CARTA DI CREDITO: IN CASO DI FURTO, IL CLIENTE È RESPONSABILE PER OMESSA CUSTODIA E TARDIVA DENUNCIA
TALE CONDOTTA SI CONFIGURA COME “GRAVEMENTE COLPOSA”
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Bernabai | 07.04.2016 | n.6751
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/carta-di-credito-in-caso-di-furto-il-cliente-e-responsabile-per-omessa-custodia-e-tardiva-denuncia
ABF BANCOMAT: GRAVEMENTE NEGLIGENTE IL CLIENTE CHE NON MANTIENE LA SEGRETEZZA DEL PIN
TRA GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E LEGALI, LA CUSTODIA DEL CODICE
Altro | ABF, Collegio Napoli, Pres. Marinari Rel. Picardi | 10.09.2015 | n.6848
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/abf-bancomat-gravemente-negligente-il-cliente-che-non-mantiene-la-segretezza-del-pin
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