L’ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento, prima di accedervi. La sua erronea indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto una erronea rappresentazione del suo costo complessivo, non incidendo detto indicatore sul contenuto della prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali; ne discende che non è configurabile la nullità comminata dall’art. 117 comma 8, o del comma 4, del TUB.
Al massimo la sua erronea indicazione determina il sorgere di una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale in termini di trasparenza contrattuale. Ma in tal caso il cliente deve fornire la prova che, ove fosse correttamente rappresentato il costo complessivo lesivo, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Modena, Giudice Luca Primiceri, con l’ordinanza del 06.05.2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: NESSUNA NULLITÀ IN IPOTESI DI APPLICAZIONE DELL’ISC IN MODO DIFFORME
TALE INDICATORE NON INDICA LA PUBBLICIZZAZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Vasto, Giudice Prisca Picalarga | 13.02.2019 | n.43
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-nessuna-nullita-in-ipotesi-di-applicazione-dellisc-in-modo-difforme
ISC MUTUO: L’EVENTUALE OMISSIONE NON COMPORTA LA NULLITÀ DEL NEGOZIO GIURIDICO
È UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO E NON UN REQUISITO TASSATIVO
Sentenza | Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura Fioroni | 02.05.2017 | n.472
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/isc-mutuo-leventuale-omissione-non-comporta-la-nullita-del-negozio-giuridico-2
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