Con riferimento agli interessi moratori, se anche il tasso effettivo globale di mora pattuito fosse astrattamente superiore al tasso soglia, dovrebbe comunque rilevarsi come gli interessi moratori sono soltanto eventuali e cioè dovuti esclusivamente sulle rate scadute e impagate operando le due categorie di interessi su piani diversi ed essendo previsti gli interessi moratori in sostituzione di quelli corrispettivi.
La concreta (ed indimostrata) effettiva applicazione dell’interesse moratorio usurario non comporterebbe nullità ai sensi dell’art. 1815, comma 2, cc, anche con riferimento agli interessi corrispettivi validamente versati. La pattuizione degli interessi di mora è una clausola autonoma e distinta del contratto con la conseguenza che la sanzione prevista dall’art. 1815 cc andrebbe comunque circoscritta ai soli interessi di mora, restando comunque ferma la debenza dei soli interessi corrispettivi non superanti il tasso soglia.
Non è configurabile il fenomeno anatocistico con riferimento al mutuo con ammortamento cd alla francese difettando — in sede genetica del negozio — il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 cc; in effetti il metodo di calcolo utilizzato va inteso nel senso che la rata è composta da quota capitale e da quota interessi e non nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Giovanni Tedesco, con la sentenza n. 6748 del 03/07/2019.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON SI APPLICA L’ART. 1815, CO. 2, AGLI INTERESSI MORATORI USURARI
LA NORMA SI RIFERISCE SOLO A QUELLI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Antonio G. Provazza | 27.07.2019 | n.1665
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-non-si-applica-lart-1815-co-2-agli-interessi-moratori-usurari-2
USURA: ANCHE GLI INTERESSI MORATORI RILEVANO AI FINI DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
ESSI, PERÒ, NON VANNO SOMMATI A QUELLI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Ludovico Sburlati | 09.04.2019 | n.1819
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-anche-gli-interessi-moratori-rilevano-ai-fini-del-superamento-del-tasso-soglia
USURA: esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG
Gli interessi di mora non possono avere rilevanza teorica in assenza di concreto addebito al mutuatario
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 26.02.2019 | n.2170
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-esclusione-degli-interessi-moratori-dal-calcolo-del-teg
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