Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento
Per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato ad un bene confiscato in via definitiva, è da ritenersi che il soggetto terzo debba allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua estraneità all’illecito pregresso (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell’attività illecita realizzata all’epoca dal contraente poi sottoposto ad ablazione) ma anche l’affidamento incolpevole inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di diligenza – da rapportarsi al caso in esame – teso ad escludere rimproverabilità di tipo colposo.
La vicenda ha riguardato il ricorso per cassazione presentato avverso l’ordinanza, emessa in data 18 giugno 2018, dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione – con cui era stata respinta la domanda introdotta da una Banca tesa ad ottenere l’ammissione al pagamento di un credito ipotecario relativo a bene immobile oggetto di confisca definitiva.
I Supremi Giudici hanno evidenziato come in subjecta materia vi sia stata – nel corso del tempo – ampia stratificazione giurisprudenziale, stante la necessità di contemperare due posizioni teoriche tra loro apparentemente inconciliabili: da un lato la natura della confisca “speciale” prevista dalla normativa antimafia (ritenuta, in prevalenza, come modo di acquisto della proprietà a titolo originario in capo allo Stato) dall’altro la tutela del diritto di credito assistito da garanzia reale sulla res confiscata, con sacrificio della condizione di un terzo formalmente estraneo alla attività illecita.
L’evoluzione giurisprudenziale ha portato, nel corso del tempo, a ritenere che la devoluzione del bene alla mano pubblica non comporta di per sé la totale “cancellazione” della storia del bene medesimo e non comporta la automatica estinzione dei diritti dei terzi gravanti sull’oggetto, a condizione che il terzo, pur se creditore garantito da ipoteca, dimostri in concreto la sua posizione di “buona fede” e di “affidamento incolpevole” nei momenti essenziali della intervenuta contrattazione civilistica.
Sin dalla nota decisione Sez. U. n. 9 del 28.4.1999 (Bacherotti), si è affermato infatti che il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell’ordinamento lì dove il terzo sia da ritenersi “estraneo” alla condotta illecita altrui.
Si è altresì precisato che l’essere la confisca un modo “autoritativo” di acquisto del diritto di proprietà non comporta che il trasferimento stesso possa avere un contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare del bene, lì dove insistano diritti – non estinti – di terzi estranei.
Ciò che rileva è pertanto l’attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo che deve connotarsi – per evitare di ricadere nella condizione di soggetto colpevolmente avvantaggiato dall’altrui azione illecita – in termini di buona fede, intesa nella non conoscibilità – con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta – del rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dall’attività illecita commessa dal soggetto poi espropriato dei beni a seguito della procedura di prevenzione.
Per la Suprema Corte va di certo esclusa un’accezione della buona fede che, facendo leva sulla necessità di un atteggiamento doloso del terzo, finisca per attribuire alla relativa nozione un ambito estremamente restrittivo, al punto da configurare la posizione soggettiva del detto terzo come necessaria adesione consapevole e volontaria alla altrui attività illecita.
Per rendersi conto della insostenibilità di una simile tesi basta considerare che rappresenta un principio fondamentale dell’ordinamento, che trascende la ripartizione tra diritto civile e diritto penale, quello per cui la nozione di colpevolezza o di volontà colpevole abbraccia sia il dolo che la colpa e che, conseguentemente, un comportamento non può classificarsi come incolpevole non soltanto quando esso sia qualificato dal dolo (vale a dire, dalla consapevolezza e dalla volontà della condotta e dell’evento), ma anche quando tale consapevolezza e tale volontà siano mancate in dipendenza di un atteggiamento colposo dovuto ad imprudenza, negligenza e imperizia: sicché non può parlarsi di comportamento incolpevole qualora il fatto, pur non essendo stato conosciuto, sia tuttavia conoscibile con l’uso della “ordinaria diligenza e prudenza”.
In buona sostanza, deve ritenersi esistente un nesso di alternatività e di reciproca esclusione tra buona fede e affidamento incolpevole, da un canto, e addebitabilità della mancata conoscenza dovuta a colpa, dall’altro, di guisa che l’esistenza dell’un requisito deve reputarsi incompatibile con l’altro: con l’ulteriore conseguenza che non può certamente ipotizzarsi una condizione di buona fede e di affidamento incolpevole allorquando un dato fatto illecito non sia stato conosciuto ma risultasse pur sempre “conoscibile”, se non avesse spiegato incidenza sulla rappresentazione del reale uno stato soggettivo addebitabile a condotta colposa.
Per il che, per ottenere il riconoscimento del suo diritto correlato ad un bene confiscato in via definitiva, è da ritenersi che il soggetto terzo debba allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua estraneità all’illecito pregresso (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell’attività illecita realizzata all’epoca dal contraente poi sottoposto ad ablazione) ma anche l’affidamento incolpevole inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di diligenza – da rapportarsi al caso in esame – teso ad escludere rimproverabilità di tipo colposo.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, i Giudici di legittimità hanno annullato l’ordinanza impugnata e rinviato per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONFISCA ANTIMAFIA: I REQUISITI DELLA BUONA FEDE DEL CREDITORE IPOTECARIO
LA BANCA NON DEVE SVOLGERE PENETRANTI INDAGINI SU PENDENZE PENALI A CARICO DEL POTENZIALE CLIENTE
Sentenza | Corte di Cassazione, penale, sezione II, Pres. Cammino- Rel. Di Pisa | 09.04.2018 | n.15706
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/confisca-antimafia-i-requisiti-della-buona-fede-del-creditore-ipotecario
GARANZIA IPOTECARIA: REALIZZABILE IN SEDE DI ESECUZIONE DELLA CONFISCA ALLE CONDIZIONI DEL D. LGS. N.159/2011
IL TERZO CREDITORE IPOTECARIO PUÒ FORMULARE ISTANZA DI AMMISSIONE AL PAGAMENTO
Sentenza | Cassazione Penale, Sezione Prima, Pres. Giordano – Rel. Mazzei | 14.01.2015 | n.1597
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/garanzia-ipotecaria-realizzabile-in-sede-di-esecuzione-della-confisca-alle-condizioni-del-d-lgs-n-159-2011
CONFISCA: L’IPOTECA ISCRITTA DALLA BANCA IN BUONA FEDE NON È REVOCABILE
AGLI ISTITUTI BANCARI TERZI ESTRANEI AI REATI NON PUÒ ESSERE ORDINATA LA CANCELLAZIONE DELLA ISCRIZIONE DELL’IPOTECA NEI REGISTRI IMMOBILIARI
Sentenza | Cassazione penale, prima sezione | 31.07.2014 | n.34039
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/confisca-l-ipoteca-iscritta-dalla-banca-in-buona-fede-non-e-revocabile
CONFISCA: PREVALENZA DELLA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE SULL’IPOTECA
LA CONFISCA PENALE SUI BENI DELLA MAFIA ESTINGUE L’IPOTECA ISCRITTA SULL’IMMOBILE ENTRATO A FAR PARTE DEL PATRIMONIO DELLO STATO
Sentenza | Cassazione civile, sezioni unite | 07.05.2013 | n.10532
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/confisca-prevalenza-della-misura-di-prevenzione-patrimoniale-sull-ipoteca
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