La sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall’art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura, non si applica al procedimento c.d. “prefallimentare”, che non rivela natura esecutiva, ma cognitiva; l’istituto in parola, per converso, può operare nella fase a vocazione liquidatoria inaugurata dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Genovese – Rel. Pazzi, con l’ordinanza n. 22787 del 12.09.2019.
Una società era stata dichiarata fallita, nonostante avesse ottenuto, da parte della Procura della Repubblica, il provvedimento di sospensione dei termini previsto dalla L. n. 44 del 1999, art. 20, a seguito della presentazione di un esposto con cui aveva denunziato la banca per usura. La Corte territoriale aveva confermato tale indirizzo, spiegando che tale sospensione dei procedimenti esecutivi non riguarda le procedure prefallimentari.
La Suprema Corte, facendo richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 22756/2019, Cass. 6309/2014), ha ribadito tale principio. La norma in questione intende assicurare tutela alle vittime di particolari reati non solo tramite un sostegno economico, ma anche alterando le ordinarie relazioni civili correlate all’attività delittuosa in un quadro di prevalenza dell’interesse pubblico alla protezione di ogni situazione debitoria incisa anche indirettamente da tali reati.
La sospensione mira ad offrire tutela alla vittima del reato di usura e intende bilanciare l’interesse del creditore all’adempimento con la verifica di un nesso eziologico tra la difficoltà solutoria dell’obbligato e la genesi criminale del debito.
Pertanto, l’effetto di tali misure può riguardare soltanto le sole fattispecie negoziali che trovino giustificazione nella ratio legis posta a base della limitazione del diritto di difesa e del diritto di credito. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto il provvedimento di sospensione non abbia minato la legittimazione del creditore istante, pacificamente estraneo all’usura denunciata, a sollecitare la dichiarazione di fallimento.
La Corte di Cassazione, per questi motivi, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FALLIMENTO: ESCLUSA LA SOSPENSIONE DELLA FASE PRE-FALLIMENTARE PER LE VITTIME DEL REATO DI USURA
L’ACCERTAMENTO DELL’INSOLVENZA NON PUÒ ESSERE ASSIMILATO AD UN PROCEDIMENTO ESECUTIVO
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione sesta | 01.10.2014 | n.20746
http://expartecreditoris.it/provvedimenti/fallimento-esclusa-la-sospensione-della-fase-pre-fallimentare-per-le-vittime-del-reato-di-usura
VITTIME DI ESTORSIONE OD USURA: INAPPLICABILE LA SOSPENSIONE DELLA FASE PRE-FALLIMENTARE EX ART. 20, COMMA 4, L. 44/1999
IL GIUDICE, SE RISCONTRA L’INSOLVENZA DELL’IMPRENDITORE CON RIGUARDO AD OGNI ALTRA GENERALITÀ DI DEBITI, PUÒ DICHIARARE IL FALLIMENTO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Ferro | 18.05.2016 | n.10172
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/vittime-di-estorsione-od-usura-inapplicabile-la-sospensione-della-fase-pre-fallimentare-ex-art-20-comma-4-l-441999
VITTIME DI ESTORSIONE OD USURA: IL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE NON È RINNOVABILE O PROROGABILE
IL G.E. PUÒ LEGITTIMAMENTE NEGARE LA MISURA SE IL DEBITORE ABBIA GIÀ USUFRUITO DELLE FACOLTÀ RICONOSCIUTE DALLA L. 44/1999
Sentenza | Cassazione Civile, sez. terza, Pres. Amendola – Rel. Rubino | 05.05.2016 | n.8956
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/vittime-di-estorsione-od-usura-il-beneficio-della-sospensione-dellesecuzione-non-e-rinnovabile-o-prorogabile
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