Con riferimento al giudizio avente ad oggetto una operazione di compravendita di diamanti – compiuta con l’attività di segnalazione della banca – l’istituto di credito non è legittimato passivamente in ordine alla domanda di risoluzione del contratto e restituzione del prezzo, data l’estraneità rispetto all’incasso del prezzo della vendita.
Esulando dall’ambito di applicazione della disciplina speciale del c.d. TUF, la configurabilità di una responsabilità a titolo risarcitorio in capo alla Banca necessita della prova rigorosa del comportamento decettivo dei funzionari nei confronti del cliente e non può affermarsi solo con riferimento alle risultanze dell’istruttoria AGCM o alla notorietà dei fatti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott. Pietro Spera con ordinanza del 11.04.2019, che ha rigettato la domanda promossa da un cliente tesa a far valere la risoluzione contrattuale e la responsabilità della banca segnalante e della società venditrice nell’ambito del noto “contenzioso-diamanti”.
In particolare, il cliente, agendo in giudizio, lamentava di aver subito un danno nell’ambito di un’operazione di investimento consistente nell’acquisto di diamanti ad un dato prezzo, asseritamente garantito e certificato dalla società venditrice e dalla banca e chiedeva:
– in via preliminare, la risoluzione dei contratti di acquisto dei preziosi e la condanna della venditrice e della Banca alla restituzione del capitale, della rivalutazione monetaria e degli interessi;
– in via subordinata, la condanna della Banca al risarcimento del danno subito, sul presupposto che i funzionari di quest’ultima avessero “sponsorizzato” operazioni rischiose, garantendo il valore dei beni compravenduti e fornendo false o lacunose informazioni.
La difesa dell’istituto convenuto contestava le domande, rappresentando di essere sostanzialmente “terza” rispetto all’operazione di compravendita conclusa con la società venditrice, essendosi limitata alla mera “messa in contatto” del cliente con il venditore, che in piena autonomia aveva redatto le informazioni sugli investimenti ed il dépliant informativo.
Nel corso del giudizio la venditrice veniva dichiarata fallita, determinando l’interruzione parziale del procedimento.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare della Banca circa l’insussistenza della legittimazione passiva di quest’ultima con riferimento alle domande di risoluzione del contratto di compravendita dei diamanti e di restituzione del “capitale”, stante l’acclarata estraneità a tale operazione, avuto particolare riguardo al mancato incasso del prezzo di vendita.
Nel merito, poi, ha ritenuto assolutamente infondata la domanda di risarcimento del danno, che avrebbe necessitato la prova rigorosa e puntuale del “dolo” dei funzionari nei confronti del cliente e non poteva articolarsi unicamente facendo rinvio alle risultanze del provvedimento della AGCM dell’ottobre 2017 ed alle notizie di “cronaca”.
Peraltro la difesa del cliente, nel caso di specie, aveva tentato di configurare la responsabilità dell’istituto alla stregua delle norme sull’attività di segnalazione finanziaria, mettendo in luce l’esperienza e gli obiettivi di investimento della parte acquirente.
Il Tribunale, nel disattendere la domanda, ha sostanzialmente confermato che tale tipologia di contenzioso esula dall’applicabilità della disciplina di “maggior tutela” prevista per l’attività di segnalazione finanziaria, non trattandosi di strumenti o altri prodotti finanziari, ma di beni dotati di un proprio intrinseco valore, con la conseguenza che qualsivoglia responsabilità della Banca richiede una rigorosa configurazione e prova della condotta decettiva dei funzionari (sul punto cfr. in particolare Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 29.10.2019 | n.9850).
Il Giudice ligure ha quindi respinto la domanda, con condanna del cliente al pagamento delle spesse processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
“TRUFFA DIAMANTI”: LA BANCA NON PUÒ RISPONDERE COME “INTERMEDIARIO FINANZIARIO”
VIENE IN RILIEVO LO STATO SOGGETTIVO DEL DOLO, CHE DEVE ESSERE PROPRIO DI COLUI CHE HA DETERMINATO L’ACQUISTO
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 29.10.2019 | n.9850
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/truffa-diamanti-la-banca-non-puo-rispondere-come-intermediario-finanziario
TRUFFA DEI DIAMANTI: LA BANCA È RESPONSABILE DEL DANNO SUBITO DAL CLIENTE E DEVE RISARCIRLO
SULLA BANCA GRAVAVA UN DOVERE DI DILIGENZA, IN VIRTÙ DELLE SUE SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 23.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/truffa-dei-diamanti-la-banca-e-responsabile-del-danno-subito-dal-cliente-e-deve-risarcirlo
VENDITA DI DIAMANTI: INAPPLICABILITÀ DEL TUF PERCHÉ NON RICONDUCIBILE NÉ AGLI STRUMENTI NÉ AI PRODOTTI FINANZIARI
TALE OPERAZIONE NON COSTITUISCE ATTIVITÀ BANCARIA O FINANZIARIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 21.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/vendita-di-diamanti-inapplicabilita-del-tuf-perche-non-riconducibile-ne-agli-strumenti-ne-ai-prodotti-finanziari
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