Eseguita la notifica del decreto ingiuntivo nel solo interesse del creditore e, pronunciata l’esecutività ex art. 647 c.p.c. per mancata opposizione, l’avvocato distrattario delle spese liquidate in proprio favore ha diritto al rilascio, nel proprio interesse, delle copie autentiche con la spedizione in forma esecutiva del decreto ingiuntivo. La cancelleria non può opporsi a tale richiesta.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Benevento, Pres. est Marilisa Rinaldi, con la sentenza n. 3158 del 04.12.2019.
Un avvocato, dopo aver chiesto ed ottenuto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo nella sua interezza (emesso dal Giudice di Pace di Benevento) ha legittimamente richiesto, una volta formato ed ottenuto il titolo esecutivo, due copie autentiche con la “spedizione in formula esecutiva”, una in proprio e l’altra nella qualità di procuratore avvocato antistatario. La cancelleria ha opposto il rifiuto al rilascio, in proprio quale procuratore antistatario, di altra copia autentica con apposizione di formula esecutiva.
Il professionista ha presentato ricorso al Tribunale di Benevento, che ha ritenuto ingiustificato il carattere della decisione assunta dalla Cancelleria, ordinando il rilascio immediato del decreto ingiuntivo.
Il Presidente ha affermato che il difensore ha diritto di richiedere, autonomamente, nel proprio interesse, la copia esecutiva del provvedimento che, definendo una controversia, disponga la distrazione delle somme liquidate in favore del medesimo difensore, tanto per porre in esecuzione il provvedimento.
Infatti, come ribadito dall’art. 93 c.p.c., in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti ed il difensore distrattario, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27041/2018, è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari.
La distrazione delle spese processuali, ex art. 93 c.p.c, perfeziona una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell’avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa; pertanto, quando il giudice attribuisce all’avvocato anticipatario le spese processuali, il difensore distrattario è titolare di un proprio ed autonomo diritto alla prestazione avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza/provvedimento esecutivo.
A conferma di un diritto autonomo riconosciuto al procuratore antistatario, la Suprema Corte di legittimità (con la sentenza n. 8428/2016) riconosce allo stesso “la qualità di parte nel giudizio di impugnazione se si controverte sulla distrazione delle spese” e precisa che “il precetto nell’interesse del procuratore antistatario è nullo se non sia stato preceduto dalla notifica di titolo esecutivo nell’interesse dello stesso procuratore”.
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