In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, poiché le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’ id quod plerumque accidit, ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, che è dovuta solo in presenza di situazioni che connotano il caso concreto con modalità che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione ma straordinarie specifiche ed eccezionali, da indicare con motivazione analitica e non stereotipata.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini, con la sentenza n. 1728 dell’11.12.2019.
La controversia trae origine da un sinistro stradale avvenuto tra un ciclomotore ed un’autovettura, non assicurata, intestata ad un soggetto terzo, ma nella effettiva disponibilità della moglie del conducente dell’auto.
In primo grado, il GdP ha verificato l’esistenza del sinistro, individuando un danno subito dal motociclista, a cui avrebbe dovuto rispondere la compagnia assicuratrice, alla quale – a sua volta – è stata riconosciuta un’azione di regresso per quanto pagato in dipendenza della sentenza, solo nei confronti dell’automobilista effettivo, non anche dell’intestatario della vettura.
La compagnia ha proposto appello anche relativamente alla personalizzazione del 25% del danno da invalidità permanente concesso dal Giudice di Pace ai sensi dell’articolo 139 comma 3 Codice delle Assicurazioni. Su questo punto, il Giudice ha ritenuto fondato il motivo di gravame.
Infatti, condividendo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28988/2019, Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 24471/2014, Cass. n. 23778/2014, Cass. n. 17219/2014), l’Organo giudicante ha ritenuto di ribadire che “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Nel caso di specie, la sentenza appellata ha disposto un aumento della misura standard risarcitoria del 25%, incorrendo in un doppio errore: per un verso, ha accordato l’aumento in una misura superiore a quella massima prevista dall’articolo 139 comma 3 Codice delle Assicurazioni, che prevede la possibilità di aumentare fino al 20%; per altro verso e soprattutto, ha accordato tale aumento senza in alcun modo motivare in ordine alla concreta situazione di causa, spiegando perché si era in presenza di conseguenze dannose anomali e peculiari, specifiche ed eccezionali, non già normali ed indefettibili rispetto a quelle relative ad ogni tipo di lesione dell’entità accertata.
Pertanto ha ritenuto non dovuta al corresponsione della somma di denaro da parte della compagnia a titolo di personalizzazione del danno, con conseguente obbligo restitutorio di quanto già pagato dall’assicurazione.
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