L’intervenuta ammissione al passivo del fallimento di una società di persone, in via chirografaria, di un credito rende inammissibile la successiva domanda di insinuazione dello stesso credito, in via ipotecaria, al passivo del fallimento del socio illimitatamente responsabile, atteso che il credito insinuato in chirografo al passivo sociale ha già prodotto i suoi effetti, L. Fall., ex art. 148, comma 3, anche in relazione alla massa imputabile al singolo socio.
Il cosiddetto principio di automaticità dettato dalla L. Fall., art. 148, comma 3 (secondo cui “il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero anche nel fallimento dei singoli soci”) comporta, in linea generale, che la domanda di ammissione al passivo di una società di persone estenda ipso facto i suoi effetti anche allo stato passivo del socio.
Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Falabella, con l’ordinanza n. 31053 del 27.11.2019.
Una banca è stata ammessa, in via chirografaria, al passivo del fallimento di una società. Successivamente, l’istituto di credito ha proposto una istanza di insinuazione tardiva nel fallimento del socio per lo stesso importo, ma in via privilegiata, avendo il medesimo prestato garanzia reale ipotecaria per la società di cui era socio illimitatamente responsabile.
In assenza di ammissione la banca ha proposto opposizione che è stata dichiarata inammissibile in quanto recante domanda mai sottoposta al Giudice delegato: nella circostanza, infatti, il Tribunale ha evidenziato che, in base a quanto riferito dalla stessa banca nell’atto introduttivo dell’opposizione, l’istanza di insinuazione tardiva era stata trasmessa non all’indirizzo della procedura concorsuale, ma a quello dello studio del curatore. In seguito la banca ha proposto domanda di insinuazione ultratardiva, assumendo, come causa non imputabile del ritardo, in base della L. Fall., art. 101, u.c., la mancata ricezione della comunicazione L. Fall., ex art. 92, con riguardo al socio illimitatamente responsabile; in esito al giudizio di opposizione afferente la detta domanda è stato emesso il decreto impugnato nella presente sede.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale presentato dallo stesso istituto di credito. I Giudici hanno infatti affermato che la banca non può dolersi della mancata conoscenza dell’apertura della procedura concorsuale nei confronti del socio illimitatamente responsabile, giacchè questa consegue automaticamente al fallimento della società di persone, giusta la L. Fall., art. 147, comma 1, assume rilievo decisivo, nella fattispecie, il principio per cui l’intervenuta ammissione al passivo del fallimento di una società di persone, in via chirografaria, di un credito rende inammissibile la successiva domanda di insinuazione dello stesso credito, in via ipotecaria, al passivo del fallimento del socio illimitatamente responsabile, atteso che il credito insinuato in chirografo al passivo sociale ha già prodotto i suoi effetti, L. Fall., ex art. 148, comma 3, anche in relazione alla massa imputabile al singolo socio.
Allo stesso tempo, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile anche il ricorso incidentale presentato dal fallimento della società.
L’ammissione in chirografo del credito verso il socio, contenuta nel decreto impugnato, non modifica l’assetto delineato dallo stato passivo che è stato approvato, avendo contenuto meramente ricognitivo quanto a un effetto che si era già prodotto in forza dell’ammissione del credito vantato dalla banca nei confronti della società in nome collettivo. In tal senso, la curatela fallimentare difetta dell’interesse ad impugnare la statuizione in questione. D’altro canto, quanto dedotto dal fallimento con riguardo al giudicato endofallimentare che si sarebbe oramai formato con riguardo all’esclusione del credito al passivo del socio è smentito proprio dall’automatismo programmato dal cit. art. 148, comma 3, mentre le deduzioni svolte dallo stesso ricorrente incidentale nel suo secondo motivo risultano tutte recessive rispetto al rilievo per cui la banca non aveva necessità di proporre opposizione per far valere in chirografo il proprio credito nei confronti del socio illimitatamente responsabile di società.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
AMMISSIONE AL PASSIVO: NON IMPEDISCE IL FALLIMENTO IN ESTENSIONE DEL SOCIO OCCULTO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE
DEVE ESSERE VERIFICATA LA POSIZIONE IN CONCRETO ASSUNTA DA QUEST’ULTIMO ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Bernabai – Rel. Terrusi | 23.12.2016 | n.26944
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ammissione-al-passivo-non-impedisce-fallimento-estensione-del-socio-occulto-illimitatamente-responsabile
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