In tema di notificazione di un atto giudiziario in altro Stato membro dell’Unione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, per la verifica del perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi riportati nel certificato di espletamento delle formalità previsto dall’art. 10 del citato Regolamento e redatto secondo il “modulo standard” dell’Allegato I, la cui effettiva provenienza dall’organo che ha proceduto alla notificazione è validamente attestata dall’apposizione del timbro dell’ufficio, alternativa alla sottoscrizione autografa del funzionario.
Questo il principio ripreso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. Olivieri, con l’ordinanza n. 29716 del 15.11.2019.
Fra i motivi del ricorso per Cassazione, nella controversia in esame fra un fratello ed una sorella, è stato sollevato dal ricorrente un possibile profilo di nullità della notificazione della citazione in primo grado. In sostanza, il fratello ha sostenuto che, avendo la società in questione sede legale nel Regno Unito, tale notifica non consentiva di accertare il perfezionamento della stessa, in quanto il modulo standard previsto dall’art. 10 del regolamento comunitario era privo di sottoscrizione e non permetteva di individuare l’Ufficio e la persona fisica che avevano eseguito la notifica.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, valutando come corretto quanto aveva avuto modo di verificare già la Corte territoriale nel grado di appello. In tale sede, infatti, era stato attribuito valore normativo agli elementi informativi riportati nel “modulo standard”, ai fini della verifica della conformità della “ricevuta di notificazione” – trasmessa dall’autorità competente britannica – al paradigma della norma Eurounitaria, individuando in tali elementi i requisiti formali necessari idonei ad attribuire al documento efficacia probatoria accertativa di quanto in esso attestato
Il modulo standard relativo al “certificato di avvenuta o mancata notificazione / comunicazione” prevede la compilazione del quadro relativo ai dati concernenti “espletamento della notificazione o comunicazione” (se eseguita con risultato positivo), ovvero dei quadri “informazione a norma dell’art. 7, par. 2 del reg. CE n. 1393/2007” (se non è stato possibile eseguire la notifica) o ancora del quadro “rifiuto dell’atto” (ipotesi disciplinata dall’art. 8 del regolamento, nel caso in cui l’atto giudiziario allegato alla notifica non sia stato redatto in una lingua comprensibile al destinatario o nella lingua dello Stato membro richiesto), o “motivo della mancata notificazione o comunicazione dell’atto”. La provenienza del modulo standard dall'”organo ricevente” è attestata dalle indicazioni in calce, relative al luogo, alla data di compilazione del modulo ed alla “Firma e/o timbro” (Signature and/or stamp), rispettivamente, del funzionario “e/o” dell’Ufficio dell’organo ricevente che ha proceduto alla notifica/comunicazione.
La verifica di corrispondenza del modulo standard al paradigma prescrittivo dei requisiti formali di validità e completezza dell’atto notificatorio consente di ritenere assolto il compito demandato al Giudice di merito di accertare la regolarità formale e la validità del procedimento notificatorio: ogni altra contestazione, relativa a tale atto, in ordine alla mancata corrispondenza tra i fatti realmente accaduti e le attività effettivamente svolte, da un lato, ed i fatti e le attività dichiarati nel documento, dall’altro, od in ordine alla effettiva provenienza dell’atto dall’autorità in esso indicata, onera della relativa allegazione e prova la parte che intende impugnare l’atto notificatorio.
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