Ove il conto corrente sia ancora in essere al momento della notifica della citazione e non estinto, la domanda di ripetizione dell’indebito è inammissibile.
Chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Tivoli, Giudice Adriana Mazzacane, con la sentenza n. 976 del 22 luglio 2019.
Il caso in esame riguarda l’azione di ripetizione di indebito oggettivo promossa da un’impresa che ha convenuto in giudizio una banca, relativamente ad un rapporto di conto corrente ancora in essere con l’istituto di credito, chiedendo la condanna di quest’ultima alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate per il riconoscimento del superamento del tasso soglia e per effetto di anatocismo, nonché la declaratoria di nullità, inefficacia e comunque l’invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Si è costituita la Banca, la quale ha eccepito l’inammissibilità della domanda attorea di indebito oggettivo perché il conto corrente era ancora in essere e per carenza probatoria.
Il Tribunale, con la sentenza in esame, richiamando l’orientamento espresso più volte dalla Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità delle domande di ripetizione avanzate da parte attrice, in quanto i conti correnti, al momento dell’introduzione del giudizio, erano ancora aperti e, dunque, non ancora attuale il diritto del correntista di ripetere somme eventualmente versate in eccesso.
Del pari, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della nullità delle condizioni contrattuali e la conseguente domanda di rideterminazione del saldo relativo al rapporto di conto corrente, sollevata dall’impresa, in quanto parte attrice non ha prodotto tutti gli estratti analitici relativi ai due conti correnti né copia dei relativi contratti e dunque, non ha assolto all’onere di provare l’avvenuto pagamento delle somme contestate, nonché dell’illegittimità dello stesso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: LA DOMANDA È INAMMISSIBILE SE È PROPOSTA QUANDO IL CONTO RISULTA ANCORA APERTO
IRRILEVANTE LA CHIUSURA DEL CONTO IN CORSO DI CAUSA
Sentenza | Tribunale di Lagonegro, Giudice Marco Martone | 01.07.2019 | n.123
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-la-domanda-e-inammissibile-se-e-proposta-quando-il-conto-risulta-ancora-aperto
RIPETIZIONE INDEBITO: INAMMISSIBILE SE IL CONTO È APERTO AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA
SOLO CON LA CHIUSURA DEL RAPPORTO È POSSIBILE DETERMINARE LA SUSSISTENZA DI PAGAMENTI IN THESI RIPETIBILI
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Pasquale Maccarone | 19.03.2018 | n.626
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-indebito-inammissibile-se-il-conto-e-aperto-al-momento-della-proposizione-della-domanda
RIPETIZIONE DI INDEBITO: SE IL CONTO È APERTO O VIENE CHIUSO IN CORSO DI CAUSA L’AZIONE È INAMMISSIBILE
INAMMISSIBILI ANCHE LE DOMANDE “PRESUPPOSTE” IN QUANTO L’INTERESSE AD ESSE SOTTESO NON PUÒ PRESCINDERE DALLA RICHIESTA RESTITUTORIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Nicola Sinisi | 22.02.2018 | n.260
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ripetizione-di-indebito-se-il-conto-e-aperto-o-viene-chiuso-in-corso-di-causa-lazione-e-inammissibile
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