Provvedimento segnalato dal Dott. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
In ragione della diversa natura e funzione degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi non è consentita – ai fini della valutazione dell’usurarietà delle clausole contrattuali – la eterogenea sommatoria degli stessi.
Ai fini della valutazione di manifesta eccessività dell’interesse moratorio convenuto tra le parti assume decisivo rilievo nei contratti di credito al consumatore, insieme a elementi di giudizio ricavabili da dati statistici e da elementi circostanziali, la valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona fede. Resta ferma, a fronte della nullità della relativa clausola contrattuale, l’applicazione – in luogo del tasso convenuto fra le parti – dell’interesse corrispettivo a norma dell’art. 1224 cod. civ.
Questi i principi espressi dal Collegio di Coordinamento dell’ABF, Rel. Carriero, con la decisione n. 22746 del 02.10.2019.
Il titolare di un contratto di prestito personale contestava l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali e, in particolare, del tasso dell’interesse convenuto, a suo dire difforme da quello applicato, e la nullità della clausola di determinazione degli interessi ex art. 117, co. 6, tub con sostituzione automatica del tasso minimo di cui al co. 7 per erronea indicazione dell’Isc/Taeg.
Il Collegio di Coordinamento, effettuando un percorso argomentativo con precedenti sue pronunce confrontate con la sentenza n. 17447 del 28 giugno 2019 della III^ sez. civile di Cassazione, specifica che in ragione della diversa natura e funzione degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi non è consentita – ai fini della valutazione della usurarietà delle clausole contrattuali – la eterogenea sommatoria degli stessi. Oltre alla natura differente, in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura, ha giudicato non corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori tra loro alternativi.
Nella fattispecie, lo scostamento dell’interesse moratorio rispetto al corrispettivo è superiore alla maggiorazione media al tempo della stipula applicata sui tassi globali medi di oltre il doppio, come rilevato dal Collegio remittente. Non ricorrono né vengono allegati e provati né si rinvengono elementi circostanziali atti a fornire un “giudizio complessivamente negativo sull’economia dell’operazione creditizia” o sulla eventuale scorrettezza e mala fede del finanziatore (Coll. Coord., n. 3412 cit.), non essendo nemmeno provata dal ricorrente la concreta applicazione degli interessi di moratori al rapporto in oggetto. Infine, ancorché non riferibili ratione temporis al contratto in oggetto ma comunque rilevanti in ragione della assai remota e incerta rilevazione statistica del 2001, l’applicazione dei nuovi parametri determinerebbe uno scostamento del “moratorio” rispetto al “corrispettivo medio” di appena 3,01 punti percentuali. L’insieme di tali considerazioni pare al Collegio sufficiente a ritenere non manifestamente eccessivo l’interesse moratorio convenuto. Il Collegio ha ritenuto che assume decisivo rilievo nei contratti di credito al consumatore, insieme a elementi di giudizio ricavabili da dati statistici e da elementi circostanziali, la valutazione complessiva degli interessi delle parti in chiave di correttezza e buona fede.
Pertanto il Collegio di Coordinamento dell’ABF ha respinto il ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IL TASSO SOGLIA NON PUÒ DIRSI SUPERATO SULLA BASE DELLA SOMMATORIA TRA TASSO MORATORIO E CONVENZIONALE
LA DEDOTTA USURARIETÀ DEVE ESSERE SPECIFICATAMENTE INDICATA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 24.06.2019 | n.1844
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-il-tasso-soglia-non-puo-dirsi-superato-sulla-base-della-sommatoria-tra-tasso-moratorio-e-convenzionale
USURA-LEASING: INAMMISSIBILE PER MANCANZA DELL’INTERESSE AD AGIRE PER GLI INTERESSI MORATORI MAI APPLICATI
UNA EVENTUALE NULLITÀ NON IMPLICHEREBBE IL VENIR MENO DELL’OBBLIGAZIONE DI PAGARE GLI INTERESSI CORRISPETTIVI OVE NON USURARI
Sentenza | Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon | 16.05.2019 | n.1051
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-inammissibile-per-mancanza-dellinteresse-ad-agire-per-gli-interessi-moratori-mai-applicati
USURA: la mora è rilevante solo in caso di effettiva applicazione, non potendo la mera pattuizione ultra soglia comportare la sanzione della gratuità
Gli interessi corrispettivi sono sempre dovuti
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Andrea Vassallo | 07.05.2019 | n.4676
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-mora-e-rilevante-solo-in-caso-di-effettiva-applicazione-non-potendo-la-mera-pattuizione-ultra-soglia-comportare-la-sanzione-della-gratuita
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