Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
In presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di un contratto, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta.
Con la legge n. 124 del 4 agosto 2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) è stata sancita l’applicabilità in via analogica della novella e dei suoi principi ispiratori, in assenza di una disciplina legislativa che regoli i contratti di leasing pregressi.
Una determinata fattispecie negoziale, per quegli aspetti che non abbiano esaurito i loro effetti, in quanto non siano stati ancora accertati e definiti con statuizione passata in giudicato, non può che essere valutata sulla base dell’ordinamento vigente, posto che l’attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora”, ma all’attualità.
Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Latina, Giudice Paola Romana Lodolini, con sentenza n. 3113 del 31 dicembre 2019.
IL CASO
La società parte attrice invocava la declaratoria di nullità di un contratto di locazione finanziaria e del correlativo atto di acquisto del bene da parte del lessor, per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dagli artt. 23 TUF e 117 TUB; per contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico economico ed al buon costume dei traffici, per la non meritevolezza degli interessi perseguiti ai sensi dell’art. 1322 c.c.; in ogni caso per illiceità della causa ex art. 1343 c.c.
La convenuta società di leasing chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti della società effettiva parte utilizzatrice del bene; nel merito invocando il rigetto delle domande formulate, giacché inammissibili e infondate in fatto e diritto.
Il COMMENTO
Il Tribunale di Latina, con la sentenza in commento, ha in primis rigettato la domanda ad oggetto la declaratoria di nullità dei contratti, sulla asserita violazione della forma scritta prevista ad substantiam. Il Giudice ha infatti richiamato l’orientamento della Suprema Corte, secondo il quale in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non dovendo essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto (Cass. n. 16070 del 18/06/2018; Cass. n. 22385 del 06/09/2019; cfr. altresì Cass. SSUU n. 898 del 16/01/2018). Dalla validità del suddetto contratto di leasing, deriva altresì il rigetto della domanda di nullità del contratto di compravendita dell’immobile concesso in locazione finanziaria.
Il Tribunale ha affrontato poi la seconda questione portata all’esame, che lamentava l’operazione di leasing quale frutto di un macchinoso congegno negoziale, finalizzato solo a mascherare una vendita a scopo di garanzia, nulla per contrasto al divieto del patto commissorio (art. 2744 c.c.). A parere della attrice, non vi era dubbio che i numerosi negozi giuridici posti in essere fra più soggetti in relazione allo stesso immobile, celassero esclusivamente operazioni di liquidità in cui l’immobile fungeva solo da garanzia per la restituzione dell’importo erogato dalla società di leasing, in palese contrasto con il suddetto divieto del patto commissorio. Ma anche detta prospettazione, è stata ritenuta del tutto infondata, giacchè sfornita di alcuna prova. Il Tribunale di Latina ha affermato con l’occasione e ribadito il giudizio di meritevolezza dell’interesse proprio della causa del contratto di leasing, anche a seguito della tipizzazione, ad opera del comma 136 dell’art. 1 della legge n. 124 del 2017. Tale giudizio di meritevolezza si estende anche ai contratti conclusi precedentemente all’entrata in vigore della legge.
Nella parte motiva della decisione, il Giudice si è uniformato all’orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte nella sentenza n. 18543 del 2019. Con detta pronuncia, gli ermellini hanno infatti risolto in primis la questione fondamentale ad oggetto, nella ipotesi di contratto di locazione finanziaria concluso antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, lo ius superveniens costituito dalla disciplina del contratto di leasing, contenuta dall’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017, e ciò sotto due profili: a) l’applicabilità diretta della nuova disciplina, che regola in modo specifico la risoluzione negoziale per inadempimento dell’utilizzatore, al contratto per cui è causa, seppure concluso e risolto in data anteriore all’entrata in vigore della novella, in quanto non sarebbero del tutto esauriti gli effetti derivanti dal fatto generatore (risoluzione del contratto); b) l’applicabilità in via analogica della novella e dei suoi principi ispiratori alla fattispecie in esame, in assenza di una disciplina legislativa che regoli i contratti di leasing pregressi. La Suprema Corte, in piena adesione a quanto già recentemente sancito da Cass. n. 8980 del 2019, ha preferito tale seconda opzione, fondata sulla generale portata della novella ai fini dell’interpretazione sistematica, pure in assenza di una diretta applicabilità della stessa.
Non si tratta, ha detto la Corte, di attribuire carattere retroattivo (in assenza di norme di diritto transitorio) alla nuova disciplina portata dalla legge n. 124 del 2017, ma di fare concreta applicazione della cd. interpretazione storico-evolutiva, secondo cui una determinata fattispecie negoziale, per quegli aspetti che non abbiano esaurito i loro effetti, in quanto non siano stati ancora accertati e definiti con statuizione passata in giudicato, non può che essere valutata sulla base dell’ordinamento vigente, posto che l’attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora”, ma all’attualità.
Nel caso di specie (a differenza della fattispecie decisa dalla Suprema Corte nella sentenza citata) non entrava in considerazione il disposto dell’art. 72 quater della legge fallimentare, ma l’altro profilo, secondo il quale gli effetti della risoluzione del contratto sono disciplinati, in via analogica, dall’art. 1, commi 138 e 139, della legge n. 124 del 2017. A tale disciplina dovendosi riconoscere carattere inderogabile, analogamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza con riferimento all’art. 1526 c.c. (Cass. n. 19732 del 27/09/2011).
Come conseguenza della domanda di declaratoria di nullità della disciplina in esame contenuta nelle condizioni generali di contratto, la società attrice aveva chiesto condannarsi la convenuta alla restituzione, in suo favore, di tutti i canoni di locazione finanziaria sino ad ora corrisposti.
Ma anche detta domanda è stata rigettata, non avendo svolto la parte attrice alcuna allegazione in ordine a propri inadempimenti al contratto di locazione finanziaria, all’esito dei quali quest’ultimo sia stato risolto di diritto. Quanto, invece, al pagamento dei canoni previsti dal contratto di locazione finanziaria, a titolo di corrispettivo per il godimento dell’immobile, la causa giustificatrice dello stesso, ha affermato il Giudice, non veniva meno per effetto della declaratoria di nullità della disciplina prevista per il caso di risoluzione contrattuale, atteso che quest’ultima – come innanzi rilevato – non importava quella dell’intero contratto. Rigettata infine anche la domanda risarcitoria, giacchè sfornita di qualsivoglia specifica allegazione.
L’accoglimento della domanda subordinata di parte attrice, ad oggetto la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, nella parte in cui si prevedeva che al concedente, in caso di inadempimento dell’utilizzatore e di conseguente risoluzione di diritto del contratto, fosse attribuita la facoltà di trattenere i canoni di locazione già corrisposti e di pretendere altresì i canoni successivi attualizzati, oltre al prezzo di acquisto finale, non ha impedito la affermazione piena della legge 124/17, allo stato degli atti ed allo stato del rapporto, tale da consentire anche la prevalente soccombenza di essa stessa attrice, alle spese ed ai compensi della lite
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING: L’ESPERIMENTO DELLA MEDIAZIONE NON È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ
TALE FATTISPECIE NON RIENTRA TRA QUELLE PREVISTA ALL’ART. 5, COMMA 1-BIS, D.LGS. N. 28 DEL 2010
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Cricenti | 22.11.2019 | n.30520
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-lesperimento-della-mediazione-non-e-condizione-di-procedibilita
LEASING: LA LEGGE 124 DEL 2017 HA TIPIZZATO LA LOCAZIONE FINANZIARIA QUALE FATTISPECIE AUTONOMA
È STATO SANCITO IL SUPERAMENTO DELLA DUPLICITÀ TIPOLOGICA DEL LEASING TRASLATIVO E DI GODIMENTO
Sentenza | Tribunale di Perugia, Giudice Rosa Lavanga | 08.10.2019 | n.1536
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-la-legge-124-del-2017-ha-tipizzato-la-locazione-finanziaria-quale-fattispecie-autonoma
LEASING: IL FIDEIUSSORE-SOCIO NON PUÒ INVOCARE L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA AI “CONTRATTI DEL CONSUMATORE”
SI APPLICA SOLO SE LA QUALITÀ DEL DEBITORE PRINCIPALE ATTRAE QUELLA DEL FIDEIUSSORE
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Sonia Suppressa | 17.09.2019 | n.17708
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/leasing-il-fideiussore-socio-non-puo-invocare-lapplicazione-della-disciplina-relativa-ai-contratti-del-consumatore
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