Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l’atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase così avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall’art. 12 L. 349 del 1973, salvo in ogni caso l’obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Scotti – Rel. Fidanzia, con l’ordinanza n. 2549 resa il 4 febbraio 2020.
La Suprema Corte, a recisa confutazione di quanto deciso dai Giudici di merito, ha evidenziato che il debitore aveva dato ordine alla banca di addebito della cambiale in conto corrente (come consentito dall’art. 4 della legge cambiaria), con una disposizione quindi riconducibile a contratto di mandato. Il debitore aveva pagato con un giorno di ritardo, ma con data di valuta relativa al giorno della scadenza. il disposto dell’articolo 43 del Rd 1699/1933, prevede che “Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso, o a certo tempo data, o vista, deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi”.
In tal caso, sussiste in capo alla banca l’obbligo di attivarsi immediatamente per impedire la levata del protesto, derivante dalla clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex art. 1175 c.c.
L’istituto di credito, accettando sic e simpliciter il pagamento del titolo con addebito in conto corrente (peraltro con valuta del giorno della sua scadenza), nonostante il ritardo peraltro minimo rispetto alla stessa scadenza, aveva ingenerato nel debitore il ragionevole affidamento che con l’intervenuta estinzione del debito sarebbe venuto meno ogni rischio dell’elevazione del protesto.
Gli Ermellini hanno ritenuto che, qualora l’iter procedurale per la levata del protesto non potesse più essere interrotto, la banca avrebbe dovuto comunque darne avviso al debitore onde consentirgli di attivare per tempo le debite procedure di cancellazione del protesto volte a limitare il pregiudizio conseguente alla pubblicazione.
Per questi motivi, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CAMBIALE SMARRITA: LA BANCA NON È RESPONSABILE SE DIMOSTRA DI ESSERSI ATTIVATA TEMPESTIVAMENTE
ANCHE QUANDO VIOLA L’OBBLIGO DI DILIGENZA, SPETTA AL CREDITORE FORNIRE LA PROVA DELLA SOPRAVVENUTA IRRECUPERABILITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Corte d’Appello di Bari, Pres. Ancona – Rel. Chiarelli | 21.03.2019 | n.726
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cambiale-smarrita-la-banca-non-e-responsabile-se-dimostra-di-essersi-attivata-tempestivamente
ASSEGNI: LA BANCA NEGOZIATRICE RESTA LEGITTIMATA AD AGIRE IN VIA CONTRATTUALE AVVERSO LA TRATTARIA IN CASO DI SMARRIMENTO
QUALORA IL PORTATORE ABBIA PERDUTO L’AZIONE CAMBIARIA CONTRO TUTTI GLI OBBLIGATI, PUÒ AGIRE CONTRO IL TRAENTE CHE SI SIA ARRICCHITO INGIUSTAMENTE A SUO DANNO
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. I, Pres. Tirelli – Rel. Scalia | 08.05.2019 | n.12048
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegni-la-banca-negoziatrice-resta-legittimata-ad-agire-in-via-contrattuale-avverso-la-trattaria-in-caso-di-smarrimento
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