Il d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “decreto fiscale”), ha previsto nuove disposizioni relativamente ai mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati ad assumere la qualifica di prima casa e sui quali grava una procedura esecutiva. Viene definita una disciplina temporanea relativamente ai mutui in favore del mutuatario inadempiente già esecutato, prevedendo, a favore del debitore-consumatore, la possibilità di ottenere una rinegoziazione del mutuo, ovvero un rifinanziamento, al ricorrere di specifiche condizioni e mediante la surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, grazie all’assistenza del Fondo di garanzia prima casa.
È stato inserito, infatti, l’art. 41-bis, dalla rubrica “Mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva”.
Tale disposizione prevede che il debitore esecutato possa chiedere ad una banca terza l’erogazione di un finanziamento da utilizzarsi per estinguere un mutuo già in essere.
L’istituto di credito si surrogherà nella garanzia ipotecaria esistente e beneficerà anche della garanzia prevista dal Fondo di garanzia.
Questa possibilità, però, in base a quanto disposto dal comma 2 del suddetto articolo, è applicabile soltanto nei casi in cui:
- il debitore sia qualificabile come consumatore;
- il creditore sia un soggetto che esercita l’attività bancaria;
- il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l’acquisto di un immobile, sia pendente un’esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato tra il 1° gennaio 2010 e il 30 giugno 2019;
- nel processo esecutivo non devono esservi altri creditori;
- il debito complessivo oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento non può superiore a 250 mila euro;
- l’importo offerto in pagamento non deve essere inferiore al 75% del valore dell’immobile del prezzo base della successiva asta, nel caso in cui vi siano state aste andate deserte, oppure quello determinato nella perizia di stima.
Il pagamento ha effetto esdebitatorio per il debito residuo.
L’istanza può essere presentata una sola volta e, comunque, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021. In alternativa al rifinanziamento, il debitore-consumatore può ottenere, alle medesime condizioni, la rinegoziazione del mutuo originario.
Inoltre, se il debitore non riesce a ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso può essere accordato a un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 6.
Se il finanziamento è stato concesso al parente o affine fino al terzo grado, il giudice emette decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586 c.p.c. in suo favore. Per i successivi cinque anni, decorrenti dalla data di trasferimento dell’immobile, è riconosciuto, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione, annotato a margine dell’ipoteca.
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