Provvedimento segnalato dall’Avv. Ernesto Giardino del Foro di Cosenza
Quando l’assenza personale riguarda la parte attrice/istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n. 28/10 non può considerarsi soddisfatta. Sono da considerarsi illegittime tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione o poste in essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo specifico riferimento alle modalità di partecipazione delle parti agli incontri di mediazione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cosenza, Giudice Germana Maffei, con la sentenza n. 66 del 13.01.2020.
In una controversia fra una società e una banca, quest’ultima ha eccepito l’improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento della mediazione, essendo comparso unicamente il difensore dell’attore, mentre il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8473 del 27.03.2019, pubblicata fra l’altro pochi giorni prima della mediazione in esame, specifica che “è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore, la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale”.
Il Giudice non ha ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità, in assenza di una valida procedura di mediazione.
L’avvocato della parte ha presentato una procura speciale che però non può essere considerata valida nel procedimento di mediazione. Infatti, la ratio del riferimento, da parte della Corte di Cassazione, alla procura sostanziale è da rinvenirsi nel fatto che l’attività di mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti – innanzi al mediatore – un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia. La procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell’informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte, non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo – quale è appunto il procedimento di mediazione.
La mediazione, specifica il Tribunale, mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti (personalmente o per il tramite di rappresentanti muniti di procura sostanziale e, quindi, del potere di risolvere la controversia al di fuori del giudizio) di fronte al mediatore.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: la partecipazione è delegabile al proprio difensore solo con procura “sostanziale”
L’avvocato non può autenticare la sottoscrizione
Sentenza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Ammendola – Rel. Rubino | 27.03.2019 | n.8473
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazioneobbligatoriadifensore
MEDIAZIONE-OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: L’ONERE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO GRAVA SULLA BANCA OPPOSTA
IL CREDITORE È ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE E NON PUÒ ESSERE BENEFICIATO DALL’ESONERO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Perriera – Rel. Maisano | 17.05.2019 | n.1014
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-opposizione-decreto-ingiuntivo-onere-di-avviare-procedimento
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA-REVOCATORIA: LA BANCA ATTRICE DEVE NECESSARIAMENTE ENTRARE NEL PROCEDIMENTO
LA DECISIONE È IN APERTO DISSENSO MOTIVATO CON LA SENTENZA 8473/2019 DELLA CASSAZIONE
Sentenza | Tribunale di Firenze, Giudice Alessandro Ghelardini | 08.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-obbligatoria-revocatoria-il-procedimento-puo-essere-effettivo-gia-nel-primo-incontro
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