Deve essere considerato consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio).
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza n. 742 del 16 gennaio 2020.
IL FATTO
Una banca aveva chiesto al Tribunale di Fermo di emettere decreto ingiuntivo nei confronti di una mutuataria debitrice e del fideiussore di tali debiti. I due soggetti si sono opposti, sollevando eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Fermo in favore di quello di Ascoli Piceno, fondandola su delle clausole di deroga del foro territoriale, contenute nei contratti stipulati con la Banca.
Il Tribunale di Fermo ha dichiarato la propria incompetenza, sull’assunto che il contratto di mutuo, prevedeva “per qualunque controversia derivante dal contratto fosse competente l’autorità giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca, salva l’ipotesi in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il foro competente è quello di competenza del consumatore“. Ora la mutuataria, per il Giudice, avrebbe agito nell’ambito della sua attività professionale, mentre il fideiussore risulterebbe invece possedere la veste della persona fisica consumatore.
La Banca ha quindi presentato in Cassazione istanza per regolamento di competenza.
QUAESTIO IURIS
L’interrogativo principale, che ha fatto da filo rosso alla pronuncia in esame, è se la persona fisica – che pure al di fuori delle sue attività professionali – presti fideiussione a garanzia di un soggetto non consumatore, rimanga tale o debba essere considerato soggetto diverso dal consumatore (c.d. professionista di rimbalzo).
La Corte ha ritenuto che la persona fisica che, al di fuori dell’ambito dell’attività professionale eventualmente svolta, presta fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto professionale, non può essere automaticamente esclusa dallo status di consumatore, in quanto l’accessorietà della fideiussione non rende il terzo garante mero duplicato del debitore principale.
Il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non incide sul piano della qualifica dell’attività – professionale o meno – di uno dei contraenti, in quanto ciò che rileva per l’identificazione del fideiussore nell’alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti allo svolgimento dell’attività professionale del terzo garante, secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all’art. 3 comma 1, lett. a., cod. consumo.
Con il presente principio la Cassazione ha superato il proprio orientamento tradizionale sulla rilevanza dell’attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore e ha accolto il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Fermo.
Ciò che ha portato la Suprema Corte a rivedere l’arresto giurisprudenziale consolidato sono state in particolare due pronunce della Corte di Giustizia UE, con diretto riferimento a fattispecie relative a garanzie sia fideiussorie che immobiliari costituite da terzi, con le quali si è ritenuto che le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a “qualsiasi contratto” stipulato tra un professionista e un consumatore e con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale. Inoltre, il contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce, dal punto di vista delle parti contraenti si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: il garante-socio della società debitrice non può qualificarsi come consumatore ai fini della competenza
Non è vessatoria la clausola che preveda quale foro aggiuntivo quello della dipendenza della Banca
Sentenza | Tribunale di Lucca, Dott. Carmine Capozzi | 18.02.2017 | n.406
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-garante-socio-della-societa-debitrice-non-puo-qualificarsi-consumatore-ai-fini-della-competenza
FIDEIUSSIONE ED ANTITRUST: la competenza spetta alla Sezione Specializzata in materia di Impresa
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Giudice Sabatini Gianni | 02.10.2018
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-ed-antitrust-la-competenza-spetta-alla-sezione-specializzata-in-materia-di-impresa
CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE: criteri di individuazione della competenza territoriale
IN PRESENZA DI UN CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE È ALL’OBBLIGAZIONE GARANTITA CHE DEVE RIFERIRSI IL REQUISITO SOGGETTIVO AI FINI DELL’APPLICABILITÀ DELLA SPECIFICA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEL CONSUMATORE
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Annarita Balzano | 04-09-2013 | n.9909
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-di-fideiussione-criteri-di-individuazione-della-competenza-territoriale.html
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