Procedimento segnalato con nota di commento dall’Avv. Vincenza Genchi del Foro di Bari
Nessuna norma di legge consente di operare la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia. Entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Trani, Giudice Alberto Binetti, con la sentenza n. 39 del 10 gennaio 2020.
La novità della decisione si pone in relazione alla questione del c.d. differenziale, cioè la differenza tra i tassi che da parte di un sempre maggior numero di mutuatari è ritenuto elemento da aggiungere al corrispettivo unitamente a tutte le voci di costo del credito.
Nel caso di specie, infatti, l’attore ha assunto che non è stata operata la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, bensì tra i corrispettivi ed il “differenziale” con i moratori, il che significa, in buona sostanza, maggiorare gli interessi corrispettivi di una percentuale che non trova alcun riscontro nelle previsioni contrattuali e di una voce di costo non ancorata alla concessione del mutuo, bensì all’eventuale inadempimento.
Il Giudice ha ritenuto che l’aggiunta del c.d. “differenziale” sia affetta dalle medesime illegittimità rilevate per le ipotesi di “sommatoria” tra i due tassi di interesse e che, pertanto, non possa fondare alcun accertamento di usurarietà.
Riguardo alla determinazione del TAEG pattuito ed il prospettato superamento del tasso soglia come sollevato da parte mutuataria, il Tribunale ha evidenziato che l’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, giacché detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un non tasso od un tasso creativo, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
Infatti, la tesi della “sommatoria” dei tassi di interesse corrispettivo e di mora ai fini della verifica del “tasso-soglia” partirebbe da un equivoco insorto su una fuorviante lettura di quanto affermato dalla S.C. secondo cui al fine della verifica del rispetto del tasso soglia usura andrebbero cumulati il tasso di interesse corrispettivo ed il tasso di interesse moratorio, laddove tale affermazione ha, piuttosto, essenzialmente ribadito il principio, secondo cui si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori.
Pertanto, il Giudice ha rigettato le domande attoree e ha condannato l’attore alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: DA ESCLUDERE LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI, PERCHÉ SI TRATTA DI GRANDEZZE DISOMOGENEE
SONO DIVERSI LA BASE DEL CALCOLO ED IL PERIODO DI RIFERIMENTO DI INTERESSI CORRISPETTIVI E INTERESSI DI MORA
Sentenza | Tribunale di Paola, Giudice Franco Caroleo | 03.10.2019 | n.684
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-da-escludere-la-sommatoria-degli-interessi-perche-si-tratta-di-grandezze-disomogenee
USURA: GLI INTERESSI DI MORA NON DEBBONO ESSERE SOMMATI AGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
LA MORA NON SI AGGIUNGE MA SI SOSTITUISCE AI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Lecce, Giudice Antonio Barbetta | 17.07.2019 | n.2496
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-di-mora-non-debbono-essere-sommati-agli-interessi-corrispettivi
USURA: INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI NON POSSONO ESSERE SOMMATI
NON È POSSIBILE CALCOLARE UN TAEG CHE COMPRENDA ANCHE GLI INTERESSI DI MORA (CD. TEMO)
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 31.05.2019 | n.5599
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-interessi-corrispettivi-e-moratori-non-possono-essere-sommati
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno