In tema di giudizio di cassazione, la previsione dell’art. 390, comma 1, ultima parte, c.p.c. si deve intendere riferibile, quanto alla tempestività dell’atto di rinuncia, esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito previsto dall’art. 380 ter c.p.c., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all’art. 380 bis 1 c.p.c., il termine utile per la rinuncia va individuato nel passaggio in decisione del ricorso, non potendosi istituire una analogia tra la notificazione delle conclusioni del P.M. e la notificazione della relazione di cui al medesimo 380 bis c.p.c.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, Pres. Mammone – Rel. Falaschi, con l’ordinanza n. 34432 del 24 dicembre 2019.
Un avvocato stabilito, in possesso del titolo di Avocat rilasciato in Romania dall’U.N.B.R., ha proposto ricorso per Cassazione avverso la pronuncia del CNF, col quale era stata rigettata l’impugnazione al provvedimento di cancellazione dall’elenco speciale degli avvocati stabilizzati da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il quale era iscritto.
Nelle more del giudizio, l’avvocato stabilito ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal solo difensore. Il COA, in una nota relativa alla rinuncia, ne ha sostenuto l’irritualità per la mancata sottoscrizione della parte, la mancata notificazione alla controparte e per la tardività della presentazione dell’atto, avendo il Procuratore Generale già depositato le proprie conclusioni.
La Corte di Cassazione, riunita a Sezioni Unite, ha ritenuto infondate le questioni poste dal Consiglio dell’Ordine, e di conseguenza rituale l’atto di rinuncia dell’avvocato, estinguendo pertanto il giudizio.
Gli Ermellini hanno ribadito che la procura speciale per proporre il ricorso per cassazione, rilasciata dal ricorrente al difensore, contempla “ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere”, quindi vi rientra anche la facoltà di poter rinunciare al ricorso.
La Corte ha inoltre rilevato, sulla scorta di arresti giurisprudenziali consolidati (fra cui Cass. 29 luglio 2014, n. 17187) che l’atto di rinuncia risulta perfezionato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 3, non solo con la notifica alle parti costituite o ai difensori delle stesse, che vi appongono il visto, ma è sufficiente che attraverso la sua comunicazione venga comunque portato a conoscenza delle controparti costituite. Infatti, la rinuncia è un atto unilaterale a carattere recettizio che produce i propri effetti a prescindere dalla accettazione, che rileva esclusivamente ai fini del regime delle spese. Nel caso di specie, l’avvenuto deposito dell’atto di rinuncia, da parte del ricorrente, presso la sede del COA ha costituito prova di un’espressa comunicazione
In merito alla tempestività dell’atto, le Sezioni Unite hanno ripreso il principio già espresso dalla Corte nella sua massima composizione (Cass. Sez. Un. 16 luglio 2008 n. 19514), secondo il quale nel caso in cui la decisione venga adottata con il rito camerale di legittimità, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. come nella fattispecie, il termine ultimo per la rinuncia è quello del passaggio in decisione del ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CASSAZIONE: LA RINUNCIA NON NOTIFICATA È INIDONEA A PRODURRE L’EFFETTO TIPICO DELL’ESTINZIONE DEL PROCESSO
IL RICORSO È IN OGNI CASO INAMMISSIBILE PER DIFETTO DI INTERESSE ALLA PROSECUZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Dolmetta | 24.10.2019 | n.27368
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cassazione-la-rinuncia-non-notificata-e-inidonea-a-produrre-leffetto-tipico-dellestinzione-del-processo-2
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE MANCA SOTTOSCRIZIONE DELL’AVVOCATO DIFENSORE
IL PRINCIPIO SANCITO DALL’ART. 161, COMMA 2, C.P.C., È ESTENSIBILE A TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI
Sentenza | Cassazione civile, Sez. V, Pres. Crucitti – rel. D’Orazio | 06.02.2019
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricorso-per-cassazione-inammissibile-se-manca-sottoscrizione-dellavvocato-difensore
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