In tema di confisca di un immobile utilizzato per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, commesso dal cliente di una banca a cui quest’ultima aveva erogato un mutuo, omettendo le dovute indagini, il pignoramento da parte dell’Istituto bancario dell’immobile medesimo non impedisce la confisca e la buona fede dell’Istituto bancario non può ritenersi dimostrabile attraverso il generico richiamo alla regolarità formale della pratica di erogazione del mutuo, né è rinvenibile nell’ordinamento una presunzione semplice di detta buona fede. Al contrario, la banca è tenuta a dimostrare di avere realizzato, nel momento precontrattuale, una approfondita ed autonoma valutazione delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti destinatari del finanziamento, con particolare riferimento alla capacità finanziaria e reddituale ed alle condizioni patrimoniali del debitore e dei suoi familiari, nonché alle finalità, alla regolarità amministrativa ed alla sostenibilità finanziaria dell’operazione negoziale sottostante.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. pen., Pres. Rocchi – Rel. Magi, con la sentenza n. 1782 del 17 gennaio 2020.
Nel caso di specie, una Banca ha proposto ricorso in Cassazione per far valere il credito vantato nei confronti di un cliente, a cui aveva erogato un mutuo senza però svolgere prima le dovute indagini, e al quale era stato confiscato l’immobile ipotecato dall’istituto di credito.
La Suprema Corte ha confermato dunque la confisca penale del bene, utilizzato per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, nonostante il pignoramento della Banca che non è stato ritenuto sufficiente.
Gli Ermellini hanno sottolineato che nell’ordinamento manca “una presunzione semplice di buona fede dell’Istituto bancario, né può ritenersi dimostrabile detta condizione attraverso il generico richiamo alla regolarità formale della pratica di erogazione del mutuo”. Al contrario, la banca è tenuta a dimostrare di avere realizzato, nel momento precontrattuale, una approfondita ed autonoma valutazione delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti destinatari del finanziamento, con particolare riferimento alla capacità finanziaria e reddituale ed alle condizioni patrimoniali del debitore e dei suoi familiari, nonché alle finalità, alla regolarità amministrativa ed alla sostenibilità finanziaria dell’operazione negoziale sottostante.
Nel caso di accertata strumentalità del finanziamento alla posteriore consumazione di condotte illecite da parte del destinatario, quello che deve essere rilevato “è la necessità di prova della piena trasparenza e linearità della condotta dell’ente erogatore, tale da escludere – sia pure con giudizio necessariamente ex post che l’istituto bancario abbia potuto fare affidamento (quanto alla previsione di recupero del credito in via ordinaria) su capacità finanziarie occulte e non correlate ad una capacità di risparmio de debitore derivante dallo svolgimento di attività produttive o lavorative lecite”.
L’istituto di credito non è riuscito a dimostrare di aver compiuto indagini approfondite prima dell’erogazione del mutuo. Sulle posizioni creditorie incise da provvedimenti di confisca emessi in sede penale (o in sede di misure di prevenzione patrimoniale), la Corte ha ricordato che “ciò che rende intangibile (rispetto ad una confisca emessa in epoca posteriore) la posizione di un creditore/attore in procedura esecutiva immobiliare è soltanto l’aggiudicazione del bene o il suo trasferimento”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONFISCA DI PREVENZIONE E TUTELA DELLE RAGIONI DEI CREDITORI IPOTECARI
AMMISSIBILE LA DOMANDA PRESENTATA PRIMA CHE IL PROVVEDIMENTO DI CONFISCA SIA DIVENUTO DEFINITIVO
Sentenza | Corte di Cassazione penale, sezione prima | 01.10.2018 | n.43240
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/confisca-di-prevenzione-e-tutela-delle-ragioni-dei-creditori-ipotecari
CESSIONE EX ART. 58 TULB: LA TUTELA DEL CESSIONARIO/CREDITORE SUBENTRATO CON LA CARTOLARIZZAZIONE NEI DIRITTI SU BENI CONFISCATI
AMMESSA LA PROVA AFFIDAMENTO INCOLPEVOLE DEL CREDITORE ORIGINARIO
Sentenza | Corte di Cassazione penale, Sez. VI, Pres. Ippolito – Rel Giordano | 23.08.2017 | n.39368
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tulb-la-tutela-del-cessionariocreditore-subentrato-con-la-cartolarizzazione-nei-diritti-su-beni-confiscati
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