Il ricorso per Cassazione può essere notificato a mezzo PEC con PDF frutto di una scansione. Questo perché lo scopo della notifica è portare l’atto a conoscenza del destinatario, non certo consentire il “copia e incolla”. Pertanto, la costituzione in giudizio della parte sana qualsiasi ipotetico vizio.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Gorgoni, con la sentenza n. 532 del 15 gennaio 2020.
Questo è il percorso motivazionale della Corte:
“Sull’inammissibilità derivante dal fatto che il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) notificato contenesse in allegato un file in formato “-.pdf” (ovvero Portable Document Format) creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso, questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi, stabilendo che la costituzione dell’intimato ha sanato qualunque ipotetico vizio (Cass. 18/06/2014, n. 13857), e che scopo della notificazione, in qualsiasi forma essa avvenga, è portare l’atto da notificare a conoscenza del destinatario, non certo consentire a quest’ultimo il “copia e incolla”, sicchè la conoscibilità dell’atto notificato costituisce il solo parametro in base al quale valutare il raggiungimento dello scopo (Cass. 16/02/2018, n. 3805); in aggiunta alla considerazione generale che il processo telematico deve essere svincolato da quei formalismi fini a se stessi che, in quanto tali, impediscono a detto processo di realizzare la funzione di mezzo per la tutela dei diritti (in ossequio al disposto dell’art. 111 Cost.) (Cass. 15/03/2018, n. 18324)”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE: è procedibile anche se sentenza e relata mancano della attestazione di conformità
Occorre che parte resistente non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale della decisione stessa
Sentenza | Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Doronzo – Rel. Esposito | 25.03.2019 | n.8312
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricorso-per-cassazione-e-procedibile-anche-se-sentenza-e-relata-mancano-della-attestazione-di-conformita
NOTIFICA PEC: NON OCCORRE LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELL’ATTO GIUDIZIARIO IN ESTENSIONE P7M
È SUFFICIENTE SEMPLICEMENTE CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO SIA TRASFORMATO IN FORMATO PDF
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino, Rel. D’arrigo | 28.06.2018 | n.17020
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-pec-non-occorre-la-sottoscrizione-digitale-dellatto-giudiziario-in-estensione-p7m
NOTIFICA A MEZZO PEC: È ESCLUSA LA NULLITÀ SE L’ATTO HA RAGGIUNTO LO SCOPO A CUI È DESTINATO
L’ISTANTE DEVE INDICARE LE RAGIONI PER LE QUALI IL VIZIO DEDOTTO ABBIA COMPORTATO UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. unite, Pres. Macioce – Rel. Cirillo | 18.04.2016 | n.7665
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-a-mezzo-pec-e-esclusa-la-nullita-se-latto-ha-raggiunto-lo-scopo-a-cui-e-destinato
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