Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
L’assunzione di un’obbligazione cartolare “in nome altrui” suppone l’apposizione della sottoscrizione con l’indicazione della qualità, ancorché senza l’uso di formule sacramentali e con le sole modalità idonee a rendere evidente ai terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione per conto di altri, come nel caso di collocazione della firma cambiaria sotto il timbro di una società, sufficiente a rivelare la volontà del sottoscrittore di impegnarsi in rappresentanza dell’ente.
Per la firma di un ente collettivo, non è sufficiente l’indicazione della ragione o della denominazione, occorrendo il nome (anche abbreviato o con la sola iniziale) e il cognome della persona fisica che sottoscrive per l’ente, pur senza necessità di una specifica formula da cui risulti il rapporto di rappresentanza.
Questi i principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza n. 3070 del 10 febbraio 2019.
Nel caso di specie, la ricorrente ha evidenziato che l’assegno in argomento (addebitato a lei) era un assegno emesso da una società e non da persona fisica; infatti ove quest’ultima avesse emesso l’assegno in proprio, avrebbe apposto solo la sua sottoscrizione e non avrebbe invece speso il nome della società e la qualifica di amministratore. Per il che l’assegno non poteva essere pagato, con la conseguenza ulteriore che l’illegittimità dell’addebito dell’assegno ha determinato pure l’illegittimità dello scoperto ingeneratosi sul conto corrente a causa dell’illegittima applicazione di spese, interessi e commissioni bancarie.
Secondo la Suprema Corte detta censura ha colto nel segno.
Ed invero l’art. 11 L.A. dispone che “ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale”. Precisa poi l’art. 14 L.A. che “chi appone la firma sull’assegno bancario quale rappresentante di una persona, per la quale non ha il potere di agire, è obbligato come se l’avesse firmato in proprio”. Di analogo contenuto risultano i corrispondenti testi dell’art. 8 e dell’art. 11 legge cambiale; le dette due serie di norme rispondono, in effetti, a una tematica unitaria, che è comune alla materia dei titoli cambiari. Da questo plesso normativo, dunque, la giurisprudenza di legittimità ha tratto, temporibus illis, il principio per cui l’assunzione di un’obbligazione cartolare “in nome altrui” – in tale formula ricomprendendosi tanto il caso della rappresentanza negoziale, quanto quello della così detta rappresentanza organica (art. 1400 c.c.) – suppone “l’apposizione della sottoscrizione con l’indicazione della qualità”. Dal contesto cartolare deve comunque emergere il “collegamento tra il firmatario e l’ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell’ente”.
Secondo la Cassazione, le indicazioni fornite dal contesto cartolare risultano univoche nell’esprimere che, nella specie, la sottoscrizione è stata posta in essere in nome e per conto dell’ente collettivo: questa, dunque, era imputabile non già alla persona fisica bensì – e in via diretta e immediata – alla società. Per il che non può ritenersi corretto il comportamento tenuto nella specie dalla Banca, che ha ritenuto di “pagare” l’assegno proveniente dalla società addebitandolo invece sul conto personale della persona fisica. Una volta deciso di onorare l’assegno, infatti, la Banca non avrebbe comunque potuto addebitare la somma relativa su un conto intestato a un soggetto diverso da quello che l’assegno aveva tratto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNO: L’AZIONE CARTOLARE ESERCITATA DAL PRENDITORE NEI CONFRONTI DEL TRAENTE È QUALIFICATA COME DI REGRESSO
LE PROMESSE UNILATERALI PRODUCONO EFFETTI OBBLIGATORI NEI LIMITI STABILITI DALLA LEGGE
Sentenza | Corte di Cassazione, I sez. civ.,Pres. De Chiara – Rel. De Marzo | 13.08.2019 | n.21336
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-lazione-cartolare-esercitata-dal-prenditore-nei-confronti-del-traente-e-qualificata-come-di-regresso
ASSEGNO NON TRASFERIBILE: LA BANCA NEGOZIATRICE È ESONERATA DA RESPONSABILITÀ SE DIMOSTRA LA PROPRIA DILIGENZA
L’ISTITUTO DI CREDITO PUÒ PROVARE CHE L’INADEMPIMENTO NON LE È IMPUTABILE EX ART. 1176 C.C.
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. VI, Pres. Genovese – Rel Dolmetta | 01.07.2019 | n.17641
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegno-non-trasferibile-la-banca-negoziatrice-e-esonerata-da-responsabilita-se-dimostra-la-propria-diligenza
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