Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall’art. 345, comma 1, c.p.c., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchè la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d’ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l’accettazione del contraddittorio.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Pres. Petitti – Rel. Genovese, con l’ordinanza n. 157 del 9 gennaio 2020.
In un articolato giudizio iniziato dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per una vicenda relativa all’illecita sottensione delle acque a fini potabili, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono ulteriormente intervenute in materia di accettazione del contraddittorio, che sarebbe irrilevante ai fini della proposizione di domande nuove in appello.
La società, ricorrente de qua, si doleva dell’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla controparte per la restituzione di quanto già versato, senza aver valutato la propria eccezione di inammissibilità della domanda in quanto non notificata alla controparte. Quest’ultima aveva eccepito che la domanda era stata proposta con l’appello (e con uno specifico suo motivo) a fronte del quale la società avrebbe accettato il contraddittorio. In sostanza, si sarebbe trattato di una domanda nuova, ma non contrastata dall’avversario.
La Corte si è uniformata al principio di diritto secondo il quale “il divieto di proporre domande nuove in appello, di cui all’art. 345 c.p.c., comma 1, integrando violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l’accettazione del contraddittorio” (Sez. 3, Sentenza n. 383 del 2007; Sez. 3, Sentenza n. 20557 del 30/09/2014).
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, infatti, il divieto di ius novorum in appello risponde ad esigenze di ordine pubblico poiché è un’applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Da ciò consegue che:
1) l’inammissibilità della domanda nuova può essere pronunciata anche d’ufficio senza che possa avere rilevanza l’accettazione del contraddittorio da parte dell’appellato;
2) il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità della domanda nuova che sia mancato in appello può essere fatto in sede di legittimità, con il solo limite della formazione del giudicato.
Se il giudice di appello ha pronunciato l’inammissibilità della nuova domanda, la questione può essere oggetto del giudizio di legittimità solo a seguito di un’apposita censura. Non sempre inoltre è richiesta al giudice un’espressa statuizione di inammissibilità.
Il divieto di domande nuove in appello è un divieto assoluto, non derogabile neanche in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma su cui si fonda la domanda; esso deve essere rispettato anche dal successore a titolo particolare nel diritto controverso che interviene nel giudizio di appello e dalla parte rimasta contumace in primo grado.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
APPELLO: NULLO SE NOTIFICATO ALLA PARTE PERSONALMENTE E NON AL PROCURATORE DOMICILIATARIO
POSSIBILE SANATORIA, PER CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO, IN CASO DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLATO
Sentenza | Corte d’Appello dell’Aquila | 20.12.2019 | n.2107
APPELLO CIVILE: INAMMISSIBILE IN DIFETTO DI UNA CHIARA INDIVIDUAZIONE DELLE QUESTIONI E DEI PUNTI CONTESTATI NELLA SENTENZA IMPUGNATA
NELL’ATTO DEVE AFFIANCARSI ALLA PARTE VOLITIVA UNA PARTE ARGOMENTATIVA CHE CONFUTI LE RAGIONI ADDOTTE DAL PRIMO GIUDICE
Sentenza | Corte d’Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio | 27.03.2019 | n.441
APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO: VA ESAMINATO SOLO SE L’INTERESSE È ATTUALE O È FONDATO IL RICORSO PRINCIPALE
E’ FACOLTÀ DELLE PARTI DISPORRE DELL’ORDINE LOGICO DELLE QUESTIONI POSTE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Tedesco | 21.02.2019 | n.5134
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