Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede che le imprese possono avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario.
Con la Comunicazione del 23 marzo 2020, la Banca d’Italia ha fornito precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi alla luce di quanto previsto dal decreto legge 18/2020 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. In particolare, l’art. 56 del Decreto “Cura Italia” prevede che le imprese, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono avvalersi dietro comunicazione di alcune misure di sostegno finanziario.
Con tale strumento comunicativo, la Banca d’Italia fornisce alle banche direttive operative sulla gestione delle segnalazioni in Centrale Rischi di tutte le micro, piccole e medie imprese che si avvalgono della sospensione di mutui, finanziamenti e leasing, e delle altre misure a sostegno della liquidità, previste dal “Cura Italia” per l’emergenza sanitaria Coronavirus.
Con la presente Comunicazione Banca d’Italia sottolinea come gli intermediari dovranno tenere conto di queste previsioni ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi e che, con riferimento alle disposizioni normative indicate nel documento, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla Comunicazione in allegato.
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