Provvedimento segnalato dall’Avv. Nicola Balistreri del Foro di Caltanissetta
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo risulta evidente la mala fede (o comunque la colpa grave) degli attori ove non provvedano al deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e degli scritti conclusivi rendendo palese la carenza di qualsivoglia allegazione e motivi effettivi di contestazione per cui sussistono i presupposti per la condanna per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..
Questo il principio espresso dal Tribunale di Caltanissetta, Giudice Calogero D. Cammarata, con la sentenza n. 60 del 18 febbraio 2020.
Nel caso di specie, una società debitrice di una banca ed i suoi fideiussori hanno convenuto in giudizio l’istituto di credito per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, determinare l’effettivo ammontare dell’esposizione debitoria della società e sentir dichiarare nulla la fideiussione.
La banca convenuta, oltre ad opporsi alle richieste degli attori-opponenti, ha anche chiesto la condanna degli stessi al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96, 3 comma, c.p.c..
Il Giudice ha ritenuto destituiti di fondamento e generici i cinque motivi di opposizione deducendo la nullità della procura alle liti, la inammissibilità dell’azione monitoria per erroneità ed insufficienza della documentazione prodotta, l’erroneità, inesattezza ed eccessività degli importi richiesti, l’eccessività degli importi richiesti e, infine la nullità delle fideiussioni assertivamente prestate.
In subordine, invece, il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto sussistenti i presupposti per adottare una pronuncia ai sensi dell’art. 96, 3 comma, c.p.c. per lite temeraria, risultando evidente la mala fede o comunque la colpa grave degli attori per aver proposto il giudizio di opposizione in palese carenza di qualsivoglia allegazione e motivi effettivi di contestazione.
A rendere ancor più evidente questo dato è il fatto di non aver depositato, da parte degli attori-opponenti, le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e gli scritti conclusivi, “tale da concretizzare un abuso dello strumento processuale solo in parte mitigato dalla riconosciuta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”.
Il Giudice ha stimato l’importo della condanna nella misura del dieci per cento della somma ingiunta, condannando gli opponenti, in solido, a risarcire la banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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