In tema di sottoscrizione di contratti derivati, la banca ha l’obbligo di informare il cliente non solo sulle caratteristiche oggettive dello strumento finanziario, ma anche sui concreti scenari probabilistici, noti o conoscibili dall’intermediario all’epoca della stipula, così da consentire di valutare consapevolmente la scelta di investimento. Nel caso in cui venga meno l’obbligo informativo, il contratto può essere risolto perché l’inadempimento è grave ai sensi dell’art. 1455 c.c.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Firenze, Giudice Alessandro Ghelardini, con la sentenza n. 561 del 24 febbraio 2020.
Una società ha convenuto in giudizio una banca, al fine di ottenere la nullità dei contratti finanziari derivati sottoscritti con l’istituto di credito, in ipotesi, la loro risoluzione per grave inadempimento di quest’ultima. Infatti, la società cliente aveva subito delle perdite (quindi un danno economico) in relazione a tali contratti. Si era infatti verificata la probabilità, già esistente al momento della sottoscrizione dei contratti, di flussi finanziari consistenti in favore della banca per i primi 4 anni di contratto, più ridotta probabilità di flussi, comunque contenuti in termini assoluti, favorevoli alla società nel lungo periodo.
Il Giudice ha ritenuto fondata la domanda della società attrice, reputando grave il comportamento della banca, perché il cliente, ove opportunamente informato, si sarebbe con ogni probabilità astenuto dalla sottoscrizione del derivato e non avrebbe quindi subito il danno economico poi verificatosi.
Infatti la società era da classificare come “cliente al dettaglio”, e cioè come soggetto “che non sia cliente professionale o controparte qualificata”, che quindi necessita del livello di protezione più elevato. La banca, invece, non aveva fornito al cliente gli strumenti necessari per valutare il grado di rischio prevedibile. L’omissione degli obblighi informativi previsti per la singola operazione finanziaria costituisce inadempimento non solo del contratto quadro, ma anche del contratto attuativo. E, poiché nel caso di specie l’intermediario non ha allegato o provato alcunchè sul punto, il Giudice ha accolto la domanda proposta di risoluzione del contratto.
Con la sentenza de qua, il Tribunale ha seguito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i singoli negozi di investimento, previsti dal contratto quadro, “non consistono nel semplice conferimento all’intermediario dell’incarico di porre in essere una data operazione, ma vincolano altresì l’intermediario stesso alla spendita di una specifica attività informativa che è funzionale al corretto apprezzamento, da parte dell’interessato, della natura, del contenuto e dei rischi di quella stessa operazione finanziaria che si vorrebbe compiere. In detta prospettiva l’obbligo informativo viene a modellare lo schema contrattuale del singolo negozio di investimento. Il deficit informativo rileverà, dunque, proprio in termini di inadempimento dell’intermediario a un obbligo cui lo stesso è tenuto in vista del compimento dell’atto dispositivo” (Cass. I sez. n 20617/17).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI DERIVATI: IL CLIENTE DEVE AVERE A DISPOSIZIONE TUTTI GLI STRUMENTI PER VALUTARE IL RISCHIO
FONDAMENTALE LO SCAMBIO INFORMATIVO IDONEO ALLA FORMAZIONE DELL’ACCORDO DELLE PARTI. IN MANCANZA IL CONTRATTO È NULLO
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Martini | 17.10.2019 | n.4188
CONTRATTI DERIVATI: VALIDI SE CORRETTAMENTE STRUTTURATI E COERENTI CON LA NATURA DELLE OPERAZIONI ECONOMICHE INTRAPRESE DAL CLIENTE
IL VALORE DELL’IRS DISCENDE DAL CONFRONTO TRA LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI DUE CONTRAENTI
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Marco Vittoria | 15.10.2019 | n.1376
STRUMENTI FINANZIARI: L’INVESTITORE CHE LAMENTA LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DEVE PROVARE DANNO E NESSO DI CAUSALITÀ
IL NESSO CAUSALE NON SUSSISTE IN RE IPSA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Di Marzio | 17.08.2016 | n.17138
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