Provvedimento segnalato e massimizzato dal Dott. Donato Giovenzana, Legale d’impresa
Ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 278 c.p.c., non è sufficiente accertare l’illegittimità della condotta, ma occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato”; nel caso di condanna generica, infatti, ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l’accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all’an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Terrusi, con l’ordinanza 4516 del 21 febbraio 2020.
Una correntista aveva convenuto una banca per sentir accertare che illegittimamente l’istituto di credito aveva mancato di trasmettergli copia degli estratti conto di periodo relativi al suo conto corrente, specificamente richiesti con lettera raccomandata, e per sentirla quindi condannare alla consegna dei medesimi e al risarcimento dei danni da ciò provocati, da liquidarsi in separato giudizio. Radicatosi il contraddittorio il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di consegna dei documenti, alla cui consegna la banca aveva provveduto, e aveva rigettato la domanda di condanna generica ritenendo non dimostrata, seppure in valutazione sommaria e probabilistica, la portata dannosa della avversa condotta.
Anche la Corte d’Appello aveva confermato questa posizione, a cui si è uniformata la Suprema Corte.
Per gli Ermellini, la condotta omissiva della banca non poteva ritenersi neppure potenzialmente lesiva nel senso sostenuto dall’attore, poiché egli, pur a fronte dell’omesso tempestivo invio della documentazione contabile, ben avrebbe potuto (e dovuto) prendere contatti con la banca per ottenere le opportune spiegazioni e, in ogni caso, ben avrebbe potuto attivare, ove necessario, un procedimento d’urgenza col fine di ottenere i documenti; inoltre, sempre secondo il tribunale, egli avrebbe potuto instaurare la causa relativa alle ripetizioni, poiché avendo già inoltrato la raccomandata ai sensi dell’art. 119 del T.U.b., e interrotto così il termine prescrizionale, i documenti si sarebbero potuti avere in quella sede mediante semplice istanza di acquisizione ex art. 210 c.p.c..
L’accertamento necessario ad accogliere una simile domanda comprende non solo la valutazione di esistenza di un comportamento illecito, ma anche la potenzialità dannosa, cioè l’idoneità a cagionare il danno (patrimoniale o non patrimoniale) prospettato dall’attore, onde potersi poi rinviare al separato giudizio l’accertamento in concreto di tale danno nella sua determinazione quantitativa. È stata quindi ritenuta acclarata “l’inesistenza della potenzialità lesiva della omissione imputata all’istituto di credito”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: LA RICHIESTA DOCUMENTALE EX ART. 119 TUB È SEMPRE AMMISSIBILE, NEL LIMITE DEI DIECI ANNI
IL CLIENTE DELLA BANCA HA IL DIRITTO DI OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE INERENTE A TUTTE LE OPERAZIONI DEL PERIODO A CUI SIA IN CONCRETO INTERESSATO
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Dolmetta | 30.10.2019 | n.27769
IL CLIENTE HA DIRITTO DI OTTENERE DALLA BANCA LA DOCUMENTAZIONE INERENTE A SINGOLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI
L’ART. 119 CO. 4 T.U.B. NON COPRE, INVECE, NÈ I CONTRATTI NÈ GLI ESTRATTI ULTRADECENNALI
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 28.05.2019 | n.835
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