In sede di esecuzione immobiliare, la sospensione eccezionale di tutti i termini processuali disposta dall’art. 83, primo comma, del D.L. 18/2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria “COVID-19” non osta all’immediato pagamento dei creditori sulla scorta dell’ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione già emessa – e di per sé immediatamente esecutiva – anche quando a scopo cautelativo questa ne rinviava l’effettiva esecuzione al decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Catania, in persona della dott.ssa Floriana Gallucci, con decreto del 25 marzo 2020.
Il provvedimento è stato reso nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare per la quale, in data 5 marzo 2020, il giudice dell’esecuzione aveva emesso ordinanza di approvazione del progetto di distribuzione.
Ragioni di opportunità – invero assai ricorrenti nella prassi – avevano indotto il G.E. a rinviare la materiale esecuzione dei mandati di pagamento in favore dei creditori risultati assegnatari solo al momento dell’avvenuto decorso dei termini per l’opposizione agli atti esecutivi (20 giorni).
Ciò, al fine di poter valutare eventuali istanze di sospensione della distribuzione promosse da qualsivoglia interessato ad “impugnare” l’ordinanza di approvazione.
Nelle more, è seguìta l’emissione del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, con il quale – per le note vicende connesse alla diffusione del virus “COVID-19” – è stata disposta, sino al 15 aprile 2020, la sospensione di tutti i termini processuali, ad eccezione delle materie “urgenti” di cui all’art. 83, co. 3. lett. a) del citato decreto.
Sulle ragioni di opportunità che “consigliavano” di attendere il (breve) decorso del termine di venti giorni per le eventuali opposizioni agli atti esecutivi, è risultata allora prevalente – secondo il giudice catanese – l’esigenza dei creditori ad una celere distribuzione delle somme, anche in considerazione della natura di per sé già esecutiva dell’ordinanza emessa, tale da non far ritenere più procrastinabile l’attuazione della stessa.
L’iter argomentativo sotteso alla decisione lascia trasparire la necessità di affrontare l’eccezionale situazione di “stallo” processuale connessa ai provvedimenti straordinari di contenimento dell’emergenza sanitaria, nell’ottica del necessario contemperamento tra opposti interessi “in gioco”, con un approccio tale da imporre a ciascuno di essi il minor “sacrificio”.
Nel caso di specie, a cedere sono state le esigenze di stabilità della distribuzione, a fronte dell’interesse prevalente dei creditori a conseguire il pagamento del ricavato della procedura nel minor tempo possibile.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla consultazione dei seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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