Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, giunta alla fase della distribuzione, nell’ottica dell’attuazione delle misure straordinarie di contenimento dell’emergenza sanitaria da “COVID-19”, la delega già conferita al professionista per la stesura del progetto può estendersi anche alla sua approvazione ogniqualvolta non vi siano contestazioni.
Siffatta facoltà di delega trova fondamento normativo nel combinato disposto degli artt. 591 bis n. 12, 596, comma I e 598 c.p.c. e consente di salvaguardare l’esigenza di non procrastinare la fase distributiva, ferma la necessità di provocare un contraddittorio cartolare.
Così si è espresso il Tribunale di Padova, in persona della dott.ssa Manuela Elburgo, con decreto del 13 marzo 2020, particolarmente significativo per le direttive fornite in punto di gestione della fase distributiva delle procedure esecutive all’epoca del “Coronavirus”.
Il giudice dell’esecuzione ha infatti revocato il provvedimento con cui era stata fissata l’udienza di approvazione del progetto di distribuzione, dovendo altrimenti disporre il rinvio dello stesso ad una data successiva al 31 maggio 2020 (secondo le disposizioni generali del Tribunale di Padova in attuazione delle misure emergenziali di cui al d.l. 8.3.2020 n. 11, poi trasfuso con proroga dei termini nel d.l. 17.3.2020 n.83) e ha affidato la fase della dichiarazione di esecutività del piano interamente al professionista delegato.
Prevalente, infatti, è apparsa l’esigenza di non differire la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita, laddove non residuino ulteriori attività da compiere nell’ambito della procedura.
Alla base della decisione del Tribunale di Padova, invero, neppure è stata posta tecnicamente una ragione di urgenza, ma si è rinvenuto il fondamento normativo della delega nelle già vigenti disposizioni di cui agli artt. 591 bis n. 12, 596, comma 1 e 598 c.p.c., come evidenziato peraltro dalla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell’11.10.2017 recante “Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari – linee guida”.
Naturalmente, il Tribunale ha assicurato la costruzione di un contraddittorio almeno “cartolare”, disponendo che il professionista delegato dia comunicazione a tutte le parti dell’avvenuto deposito del progetto ed assegni alle stesse un termine di 10 giorni per la comunicazione di approvazione o di eventuali osservazioni.
Ha previsto, quindi, che solo in assenza di contestazioni il delegato possa dichiarare esecutivo il progetto e provvedere ai pagamenti in favore degli assegnatari nel più breve tempo possibile.
Qualora sorgano contestazioni, invece, il g.e. ha disposto che il delegato debba astenersi dall’approvazione e rimettere gli atti al magistrato per proseguire – evidentemente – con l’iter ordinario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla consultazione dei seguenti contributi pubblicati in Rivista:
EMERGENZA COVID-19 E PROCEDURE ESECUTIVE: ESECUZIONE IMMEDIATA DEI RIPARTI GIÀ APPROVATI
Opportuno il pagamento dei creditori anche se sono sospesi i termini per le opposizioni
Decreto | Tribunale di Catania, Giudice Floriana Gallucci | 25.03.2020
CORONAVIRUS: SOSPENSIONE FERIALE E ALTRE MISURE PER LA GIUSTIZIA
Il Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11 prevede le “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”
Articolo Giuridico | Ex Parte Creditoris | 08.03.2020 |
CORONAVIRUS – UDIENZA FIGURATA: SVOLGIMENTO TELEMATICO ANCHE DOPO IL 30 GIUGNO?
Possibile qualora le parti ritengano di procedere in tal senso
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Francesco Bartolotti | 15.03.2020
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