Se (ex post) i risultati di una perizia espletata in assenza di documentazione completa sono inutilizzabili, deve ritenersi (ex ante), che in mancanza della completa documentazione contabile, la richiesta di CTU formulata dal correntista vada dichiarata inammissibile.
Alla stregua dei princìpi generali sul riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi, essendo quindi onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca, con la sentenza n. 237 del 31 marzo 2020.
Una società ha convenuto in giudizio una banca, al fine di sentire accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente stipulato con l’istituto di credito, nonché la nullità delle clausole contrattuali in quanto contenenti interessi usurari. Si doleva altresì parte attrice della nullità della cms, dell’illegittimità del sistema dei giorni di valuta, dell’avvenuta capitalizzazione in quanto indebita.
Si è costituita la Banca, chiedendo il rigetto delle avverse pretese ed eccependo la mancanza di prova circa l’avvenuto pagamento da parte dell’attrice delle somme chieste in ripetizione. Il Giudice ha disposto effettuarsi CTU contabile.
Nell’ambito della sua consulenza, il perito ha affermato che le scritture di raccordo, appostate al fine di poter quadrare l’estratto conto, rappresentano esattamente gli importi mancanti e, in considerazione del loro ammontare complessivo, in rapporto alla numerosità ed all’importo delle movimentazioni contenute nel conto, rappresentano un’approssimazione sicuramente accettabile. Il Giudice ha però disatteso la CTU non ritenendo le conclusioni della consulenza sufficienti ai fini del giudizio relativo all’assolvimento dell’onere probatorio.
La documentazione frammentaria prodotta dall’attrice ha determinato il Consulente ad utilizzare scritture di raccordo, le quali, tuttavia, “possono portare anche a risultati alterati e non corrispondenti al reale andamento del conto.
È ormai principio consolidato che in caso di domanda proposta dal correntista egli, oltre a dovere dedurre e fornire la prova della nullità delle pattuizioni, in virtù delle quali sono state addebitati commissioni, spese ed oneri illegittimi, deve altresì fornire prova di come si sia formato il saldo contestato. Ciò è possibile solo mediante la produzione di tutti gli estratti conto a far data dall’apertura del conto fino alla chiusura.
Da ciò discende che, nell’ipotesi in cui manchino alcuni estratti conto, l’accertamento dell’effettivo saldo finale non è possibile. Ciò è a maggior ragione vero nel caso de quo: benché il contratto fosse stato stipulato nel 1999, mancano le movimentazioni complete relative alla prima fase del rapporto, gli estratti conto scalari relativi a tutto il periodo, nonché gli estratti conto relativi alla fase finale del rapporto. Questo “esclude la possibilità di assumere come punto di partenza il primo degli estratti disponibili” (Cass. Civ., Sez. I, n. 31187, 3.12.2018).
Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato la domanda della società e l’ha condannato alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA-CTU: IN CASO DI DOMANDA GENERICA È INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI CONSULENZA IN QUANTO MERAMENTE ESPLORATIVA
SUL DEBITORE GRAVA L’ONERE DI PRODURRE I DECRETI MINISTERIALI PER IL PRINCIPIO “IURA NOVIT CURIA”
Sentenza | Tribunale di Avezzano, Giudice Andrea Dell’Orso | 12.03.2019 |
CTU – USURA: NON PUÒ ESSERE DISPOSTA PER ESONERARE LA PARTE DALL’ONERE DELLA PROVA
E’ INAMMISSIBILE SE FINALIZZATA AD INDAGINE ESPLORATIVA SU FATTI NON PROVATI
Sentenza | Tribunale di Bari, Giudice Anna Rossiello | 21.01.2019 |
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