Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l’autore del falso o chi comunque abbia concorso nella falsità.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Vibo Valentia, Pres. est. Giuseppina Passarelli, con la sentenza n. 211 del 27 marzo 2020.
Una contribuente ha eccepito la querela di falso della notifica di un atto di accertamento inviatole dall’Agenzia delle Entrate tramite Poste. L’attrice ha sostenuto che la firma sulla raccomandata di ritorno non fosse la sua, considerato che al momento della notifica si trovasse addirittura in altra provincia. Per tale ragione ha chiamato in causa l’Agenzia delle Entrate e Poste.
Quest’ultima ha sollevato l’eccezione riguardante la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che solo l’Agente della riscossione può avvalersi del documento impugnato e non chi sia reputato autore materiale, il quale effettua la notifica nell’esclusivo interesse dell’Ente impositore.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, ha accolto la querela di falso e, per l’effetto, dichiarato la falsità della firma apposta dalla contribuente sull’avviso di ricevimento. Contestualmente, però, ha ritenuto fondata anche la domanda di Poste circa la carenza di legittimazione passiva nei suoi riguardi.
In primis, il Collegio ha spiegato che la querela di falso, sia essa proposta in via principale o in via incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a fungere da prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all’efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio. Sul punto, tuttavia, parte della dottrina ha ritenuto applicabile l’art. 2909 c.c., con esclusione della sua efficacia nei confronti di terzi estranei al giudizio.
E qui emerge la questione della legittimazione passiva che, secondo il Tribunale, non pertiene comunque all’autore materiale dell’atto (le Poste nel caso di specie), ma a chi intende avvalersi del documento ritenuto falso o, comunque, a quei soggetti destinati a subire ex art. 2909 c.c. gli effetti negativi dell’accertamento della falsità del documento impugnato (l’Agenzia delle Entrate).
Pertanto, ai fini della sussistenza della legittimazione passiva è sufficiente che l’attore abbia allegato e sufficientemente dimostrato che il documento querelato, a prescindere dal coinvolgimento materiale dei convenuti nella sua formazione, possa essere da loro utilizzato per fondare pretese giuridiche nei confronti dell’attore.
Oggetto di querela è, infatti, emesso a carico dell’attore da parte dell’Agenzia delle Entrate e divenuto esecutivo.
Il Collegio ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva solo in capo all’Agente della riscossione dal momento che il contribuente ha allegato – e sufficientemente dimostrato – che il documento querelato (l’attestazione rilasciata dall’agente postale in ordine al recapito di un avviso di accertamento) può essere utilizzato per fondare pretese giuridiche dello stesso nei suoi confronti.
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata all’agente postale gode della stessa fede privilegiata dell’attività svolta in modo diretto dall’ufficiale giudiziario. Pertanto, ciò che viene indicato nell’avviso di ricevimento dall’agente postale fa fede fino alla querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa quella inerente all’identità del destinatario, trattandosi di attività di diretta percezione da parte del pubblico ufficiale nel momento di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica.
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