IL CONTRASTO
Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi), determina, in forza dell’art. 2878 c.c., n. 7, l’estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, è immediatamente esecutiva? Oppure bisogna attedere il decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’art. 617 c.p.c.?
Questo è il dubbio interpretativo espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., Pres. Federico – Rel. Vella, con l’ordinanza n. 3096 resa il 10 febbraio 2020.
IL CASO
La vicenda in esame riguarda una procedura esecutiva immobiliare promossa dinanzi al Tribunale di Sondrio dalla Curatela fallimentare di due fallimenti, nel corso della quale la debitrice esecutata ha azionato due giudizi di opposizione agli atti esecutivi, poi riuniti, nei quali lamentava l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione nella vendita senza incanto, che era già stato impugnato ex art. 591-ter c.p.c. e rigettato dal Giudice dell’esecuzione, nonchè la legittimità del decreto di trasferimento e dell’atto di precetto per rilascio dell’immobile pignorato.
Tutte le doglianze poste dall’opponente sono state respinte dal Giudice dell’esecuzione sul presupposto che il decreto di trasferimento costituisce, ai sensi dell’art. 586 c.p.c., comma 3, titolo per la trascrizione e titolo esecutivo per il rilascio, e che il Conservatore non è tenuto a verificare l’avvenuta notifica del decreto di trasferimento ai fini dell’opposizione, essendo obbligato a eseguire la trascrizione del decreto, in quanto munito di efficacia esecutiva ex lege.
Avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio, la debitrice esecutata ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quindici motivi.
LA DECISIONE
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto soffermarsi esclusivamente su tre dei motivi proposti dalla ricorrente, statuendone dapprima l’inammissibilità ed enunciandone poi il principio di diritto sopra richiamato per la particolare rilevanza della questione sottesa a tali motivi (in particolare, all’undicesimo) in presenza di indirizzi e di prassi sensibilmente divergenti fra loro.
In particolare, la ricorrente ha eccepito che il Conservatore avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 2674 cod. civ., controllare sia l’identità dei soggetti a favore dei quali era stata chiesta la trascrizione, sia la presenza della formula esecutiva sul decreto di trasferimento (ritenendo le sentenze provvisoriamente esecutive non operative per trasferimenti che riguardano immobili) ed avrebbe dovuto verificare, ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ., la regolare notifica del decreto di trasferimento al fine di garantire il principio del contraddittorio rendendolo opponibile.
Ha inoltre contestato la violazione dell’art. 282 cod. proc. civ. e dell’art. 586 cod. proc. civ., poiché secondo la sua ricostruzione il decreto di trasferimento, il relativo atto di precetto ed il verbale di vendita sarebbero atti presupposti e non idonei a produrre effetti fino al passaggio della sentenza che avrebbe definito la causa. Infine ha assunto che l’accoglimento anche di una sola delle impugnazioni proposte contro il decreto di trasferimento avrebbe determinato un effetto a cascata con conseguente obbligo di retrocessione del bene da parte dell’aggiudicatario.
Secondo la Corte tre sono le questioni salienti da esaminare e precisamente:
1) se il decreto di trasferimento del bene pronunciato dal G.E. a norma dell’art. 586 cod. proc. civ. comporti ex lege l’immediata cancellazione dei pesi gravanti sul bene;
2) se, in caso di risposta negativa al precedente quesito, venga in applicazione l’art. 2884 cod. civ;
3) quale sia l’ambito di valutazione del Conservatore dei registri immobiliari, con particolare riguardo alla verifica di stabilità/definitività del decreto di trasferimento.
Alla luce del consolidato orientamento fondato sulla peculiare funzione del processo esecutivo caratterizzato dall’autonomia di ciascuna delle fasi e conseguentemente dal fatto che ciascuna serie di atti, a differenza del procedimento di cognizione, è ordinata ad un provvedimento che la conclude, la Corte attribuisce al decreto di trasferimento emesso dal Giudice dell’esecuzione “un marcato carattere di esecutività e definitività su contenuti ed effetti – specie in termini di stabilità – del decreto di trasferimento, sposando così la tesi favorevole all’immediata efficacia dell’ordine di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie contenuto nell’art. 586 c.p.c.”.
Tale tesi, inoltre, non sembrerebbe pregiudicare irreparabilmente le esigenze di tutela del creditore ipotecario, il quale: se intervenuto nel processo esecutivo, potrà comunque mantenere “virtualmente” le proprie ragioni di prelazione anche sulla somma ricavata dalla seconda vendita del bene staggito, dopo la sua retrocessione a seguito dell’accoglimento di una opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il primo decreto di trasferimento; viceversa, se non intervenuto a causa del mancato avviso ex art. 498 c.p.c., potrà agire per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. nei confronti del creditore procedente.
Gli Ermellini, di contro, non ritengono percorribile la tesi dottrinaria per cui potrebbe essere una soluzione scindere la trascrizione del decreto di trasferimento – da effettuarsi immediatamente – rispetto alla cancellazione delle formalità – da effettuarsi solo dopo il decorso del termine di venti giorni dalla trascrizione medesima – nel presupposto che il decreto sia divenuto stabile in ragione della sua conoscibilità (con la conseguenza che, decorso inutilmente detto termine, non sarebbe più possibile evitare la cancellazione o mettere nel nulla l’avvenuta annotazione di cancellazione). Una simile soluzione deve infatti confrontarsi con il granitico orientamento do, in base al quale il termine di opposizione ex art. 617 c.p.c. decorre dalla conoscenza – legale o di fatto del decreto, non già dalla sua mera conoscibilità.
Alla luce di tutto quanto esposto, il Collegio ha ritenuto opportuno investire le Sezioni Unite della questione di particolare importanza ex art. 363 c.p.c.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILE: NON IMPUGNABILE CON RICORSO EX ART. 700 CPC
I PROVVEDIMENTI D’URGENZA HANNO ANCHE UNA FUNZIONE STRUMENTALE E INTERINALE, CARATTERIZZATA DALL’ANTICIPAZIONE DEGLI EFFETTI
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Maria Balletti | 03.01.2020
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