Il procuratore legale che ha ricevuto mandato per l’acquisto all’asta di un bene immobile pignorato, contenente un limite nell’offerta di vendita non superabile, deve dichiarare entro 3 giorni dall’incanto il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta pena, in difetto, la aggiudicazione definitiva del bene in capo al mandatario rispetto alla quale non è configurabile alcun vizi.
In caso di abuso del mandato l’aggiudicazione è valida e regolare e l’assegnazione del bene staggito va fatta in favore dell’avvocato e non del mandante.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Civitavecchia (Presidente Dr. Vigorito) nella ordinanza del 22/11/2019 in un caso in cui un soggetto, partecipante all’asta di un immobile, aggiudicato invece ad un altro partecipante, aveva proposto reclamo ex art. 591 ter c.p.c., avverso il provvedimento di aggiudicazione chiedendone l’invalidità e/o inefficacia.
L’offerta dell’aggiudicatario, infatti, era stata presentata per persona da nominare, ex art 579 3° comma cpc, da un avvocato che aveva avuto un mandato contenente un limite per l’offerta di vendita, pari ad € 650.000,00, ampiamente al di sotto del prezzo di aggiudicazione, che era avvenuta poi per €.1.100.000;
Giuste le motivazioni dell’iter argomentativo del provvedimento del Giudice, che si fondano sulla identità di una ratio legis analoga a quella prevista dal mandato.
Il riferimento normativo nella fattispecie de qua, è rappresentato dall’art. 583 cpc, il quale recita: “Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria, nei tre giorni dall’incanto, il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta, depositando il mandato. In mancanza, l’aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore”.
Da parte del soggetto che aveva partecipato all’asta offrendo una somma inferiore rispetto a quella, di gran lunga superiore, che aveva permesso all’avvocato di ottenere l’aggiudicazione del bene, veniva posta, in pratica, con il dedotto reclamo, la questione secondo cui il provvedimento opposto avrebbe inverato un vizio di invalidità dello stesso in quanto il mandato all’avvocato, ritualmente depositato, aveva espressamente limitata la possibilità di fare offerte oltre una determinata somma.
Con la sagace ordinanza de qua, il Tribunale di Civitavecchia ha reputato che dovesse essere fornita risposta negativa sulla base della circostanza che il principio espresso dall’art. 583 cpc “risponderebbe ad una ratio legis analoga a quella prevista nel mandato laddove, per espressa disposizione di legge (art. 1705 cc), è stabilito che, quando il mandatario contratta in nome proprio, acquista diritti e obblighi per sé e che gli acquisti e gli obblighi passano, nei modi indicati dall’art. 1706 cc, nel patrimonio del mandante in ragione dei rapporti interni esistenti tra le due figure negoziali”.
Nel caso in cui detti rapporti superino il limite indicato al mandatario, verrebbe a mancare il presupposto per il trasferimento dei diritti e degli obblighi nel patrimonio del mandante.
In questo senso, ex art. 1711 cc, il mandatario non potrebbe eccedere i limiti segnati dal mandante dovendo, il mandatario, mantenersi nell’ambito dei poteri conferitigli, pena, in difetto, la configurabilità di un abuso del mandato. In tale ipotesi, l’atto che compie il mandatario resta a suo carico in quanto l’interesse a far valere l’eccesso di mandato non corrisponde ad un interesse generale ma ad un interesse specifico del mandante. Quest’ultimo potrebbe operare affinché l’effetto dell’atto, posto in essere dal mandatario, in contrasto con il contenuto del mandato, resti nella sfera giuridica dello stesso mandatario ma non porlo nel nulla.
Insomma, il vizio di eccesso di mandato non potrebbe incidere sulla validità della aggiudicazione in quanto la conseguenza del vizio stesso è solo l’assegnazione del bene all’aggiudicatario e non al mandante.
Aggiungasi, nel caso di specie, che il comportamento del mandatario non ha causato pregiudizio al mandante in ragione della circostanza che con il suo comportamento ha dimostrato di accettare gli effetti dell’atto. Ferma, dunque, l’aggiudicazione al mandatario, il Tribunale di Civitavecchia correttamente revocava la sospensione delle operazioni di vendita del bene staggito.
Una ipotesi simile, quanto agli effetti dell’abuso di mandato, è riscontrabile in quei casi in cui l’interessato a partecipare alla gara, incarichi all’uopo un terzo.
L’art. 579, ultimo comma c.p.c., prescrive che le offerte di acquisto possono essere proposte anche per persona da nominare, purché provengano da un avvocato (essendo venuta meno la distinzione tra avvocato e procuratore legale).
Con la conseguenza che, laddove l’offerente per persona da nominare non abbia la prescritta qualifica di avvocato, l’offerta rimane comunque valida e l’aggiudicazione si perfezione direttamente in capo a tale soggetto (così Cass. 17/09/1981 n° 5145).
Mutatis mutandis uguale effetto conseguirà nel caso in cui la persona da nominare non sia stata indicata entro tre giorni dall’incanto.
Per tali ragioni il Tribunale ha respinto il reclamo confermando l’aggiudicazione in favore dell’avvocato.
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