È legge il decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”).
La legge di conversione, approvata lo scorso 24 aprile dalla Camera dei Deputati, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 16 della Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 ed è pertanto in vigore dal 30 aprile, ferma l’efficacia dal 17 marzo delle disposizioni già in seno al decreto (QUI il testo coordinato del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18).
In sede di conversione, le Camere hanno introdotto una misura fondamentale per assicurare la normale operatività delle attività difensive nel rispetto delle misure di “distanziamento”, con riferimento al conferimento dei poteri di rappresentanza ed assistenza al difensore da parte del “cliente”.
All’indomani del “lockdown” era emerso subito il problema di contemperare le limitazioni alla mobilità ed il necessario incontro cliente-avvocato per il rilascio della procura alle liti, avuto riguardo al potere di autenticazione che l’art. 83 del codice di procedura civile attribuisce al difensore.
L’art. 83 c.p.c. stabilisce che “quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura”. La procura è quindi un atto con il quale la parte in causa investe il difensore della propria rappresentanza in giudizio (ius postulandi). Essa può essere generale, quando si riferisce ad una serie indeterminata di liti o a tutte le possibili controversie di cui il rappresentato sia parte, o speciale, se riguarda un processo determinato oppure anche soltanto uno specifico atto processuale, e deve essere conferita con atto pubblico o tramite scrittura privata autenticata da un pubblico ufficiale.
Quando la procura speciale è apposta in calce o a margine dell’atto giudiziale (o su foglio separato ma materialmente congiunto a quest’ultimo), l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore.
L’attribuzione di tale “potere” fa sì che, al momento della sottoscrizione della procura da parte del cliente, il difensore assume la veste di pubblico ufficiale, il quale certifica che la firma è stata apposta da quel determinato soggetto. Pertanto, sia la sottoscrizione del cliente che la certificazione fatta dal difensore fanno piena prova fino a querela di falso.
Naturalmente, affinché il processo di autenticazione sia immune da vizi, esso presuppone l’identificazione del cliente da parte del difensore, sicché la norma di cui all’art. 83 c.p.c. sottende che la sottoscrizione da parte del cliente sia apposta “alla presenza” del difensore.
Per bilanciare le opposte esigenze (identificazione e piena operatività delle attività difensive), nel corso dell’esame del d.l. “Cura Italia” in Senato, nell’art. 83 (dedicato alle misure in materia di giustizia) è stato inserito il comma 20-ter relativo alle modalità di conferimento della procura alle liti.
Detto comma recita:
“Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”.
Si prevede quindi una modalità semplificata di sottoscrizione della procura alle liti per i procedimenti civili, in base alla quale la parte può apporre la propria sottoscrizione anche su un documento analogico, da trasmettere al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità.
Il documento analogico sottoscritto (presumibilmente un documento cartaceo scansionato) può essere inviato al difensore anche in copia informatica per immagine, avvalendosi dell’utilizzo di strumenti di comunicazione elettronica (es. email, strumenti di messaggistica istantanea, ecc.). Nel caso di trasmissione in via elettronica, l’avvocato è tenuto a certificare che la firma della parte sia autografa apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura.
Ai sensi dell’art. 83 c.p.c., la procura così compilata si considera apposta in calce all’atto o agli atti cui si riferisce se viene congiunta ad essi tramite gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia (principalmente, attraverso l’invio nella medesima “busta telematica” in cui l’atto è contenuto).
La modalità di sottoscrizione della procura alle liti individuata dal comma 20-ter, finalizzata ad ovviare alle misure di distanziamento sociale stabilite dalle norme emanate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, risolve un problema pratico di non poco momento e potrà essere utilizzata fino alla cessazione di tali misure.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno