La mancata esibizione da parte della banca di documentazione antecedente all’ultimo decennio non costituisce un comportamento dal quale il giudice può trarre argomenti di prova ex art. 116 cpc. Il richiamato ordine non può colmare eventuali carenze probatorie e deve essere tenuto distinto dalla produzione in giudizio dei documenti di cui la parte è onerata ex art. 2697 c.c.
Questo il principio ripreso dal Tribunale di Lagonegro, Giudice Carmela Abagnara, con la sentenza n. 22 del 13 gennaio 2020.
Una società correntista ha convenuto in giudizio una banca, chiedendo l’applicazione di interessi passivi calcolati con tasso superiore rispetto a quello previsto dalla legge, la nullità della clausola di determinazione dell’interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”, l’illegittima pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori; l’inammissibilità della provvigione di massimo scoperto. Inoltre, ha chiesto di accertare e dichiarare che la Banca ha indebitamente addebitato una somma di denaro.
Si è costituito l’istituto di credito che ha evidenziato l’infondatezza della domanda e ne ha chiesto il rigetto.
Nel corso della causa, la Banca non ha ottemperato all’ordine di esibizione ordinato dal Giudice del contratto di conto corrente e del contratto di conto anticipi.
Nella sentenza in esame, il Giudicante ha preliminarmente affrontato tale questione, sottolineando che il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e del contratto gravante sulla banca risiede nel principio di buona fede contrattuale. L’obbligo di consegnare il contratto, pertanto, trova il suo fondamento nell’art. 117 TUB, il quale, dopo aver previsto che i contratti siano redatti per iscritto a pena di nullità, impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia. La banca è obbligata alla conservazione del contratto soltanto per dieci anni (ex art. 119 TUB) e la mancata produzione, ad opera delle parti, dell’originario contratto di conto corrente bancario (risalente, nel caso di specie agli anni 1996 e 1998) non può di per sé costituire motivo sufficiente per concludere che sia mancata una preventiva pattuizione per iscritto delle clausole che parte attrice ritiene non esistenti e/o violate.
Il rifiuto dell’esibizione può costituire esclusivamente un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c., ma, a tal fine, ove sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine con la deduzione di circostanze impeditive (limite della conservazione decennale), la controparte interessata ha l’onere di provare la perdurante possibilità di produzione in giudizio della documentazione richiesta. Questo perché resta fermo il principio secondo il quale nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo (qual è questa) l’onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l’esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni.
Il Tribunale ha ritenuto quindi che la mancata esibizione da parte della banca di documentazione, peraltro antecedente all’ultimo decennio, non può comportare alcuna inversione in ordine all’onere della prova, che comunque continua a gravare sulla parte attrice, la quale non può in alcun modo essere considerata dispensata dall’onere di dimostrare i fatti posti a fondamento delle proprie domande.
Pertanto la domanda è stata rigettata per mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO COMPORTA IL RIGETTO DELLA DOMANDA
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE IN GIUDIZIO L’INTERA ED INTEGRALE SEQUENZA
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia | 03.12.2019 | n.996
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ONERE DELLA PROVA DEGLI AVVENUTI PAGAMENTI È IN CAPO AL CORRENTISTA
INFONDATA LA DOMANDA DI RESTITUZIONE SE GLI ESTRATTI SONO INCOMPLETI GLI ESTRATTI CONTO, ATTESTANTI LE SINGOLE RIMESSE SUSCETTIBILI DI RIPETIZIONE
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini | 27.11.2019 | n.1646
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CLIENTE CHE AGISCE NON PUÒ ELUDERE I PRINCIPI IN MATERIA DI ONERE DELLA PROVA
LA MANCANZA DI CONTINUITÀ DEGLI ESTRATTI CONTO RENDE INDETERMINABILE IL SALDO DI PARTENZA DEL COMPUTO
Sentenza | Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Penzavalli | 02.10.2019 | n.1564
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