Le procedure di mediazione sono da ritenersi di esperimento obbligatorio, essendo previste a pena di improcedibilità dell’azione. Per espressa volontà del legislatore, il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della medesima e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, non di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa alla mera volontà delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva.
Questo il principio ripreso dal Tribunale di Avellino, Giudice Giuseppe De Tullio, con la sentenza n. 64 resa il 14 gennaio 2020.
In un giudizio fra una banca, due società e i rispettivi garanti, avente ad oggetto una serie di contratti di mutuo e conto corrente stipulati da una delle due società, il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dall’istituto di credito. La banca, infatti, ha eccepito l’improcedibilità della domanda avversa, in quanto non era stata correttamente espletata la procedura di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010.
All’incontro aveva preso parte solo uno dei garanti, in proprio e per delega delle società, ma senza l’autentica notarile delle sottoscrizioni e, per di più, con l’incarico esplicito di “non dare seguito al tentativo di mediazione e definire al primo incontro con verbale di mancata conciliazione”.
L’eccezione è stata accolta, in quanto la procedura di mediazione non si può considerare validamente ed efficacemente espletata, sia in ragione della mancanza di una valida procura speciale autenticata, conferita al garante, sia in ragione dell’esplicita direttiva conferita allo stesso. Si tratta di una manifestazione espressa di volontà, da parte delle società, di sottrarsi al tentativo di conciliazione della lite insorta, come tale contraria alla finalità perseguita dal legislatore attraverso l’istituto in esame.
Il Giudice, con la sentenza de qua, ha evidenziato anche quali sono i tempi per sollevare una tale eccezione di improcedibilità, correttamente e tempestivamente rispettati dall’istituto di credito nel caso di specie. L’eccezione va sollevata entro la scadenza preclusiva della prima udienza, con la banca che nella fattispecie l’ha portata avanti sin dal primo atto difensivo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE: OBBLIGATORIA LA PARTECIPAZIONE DELLA PARTE NEL PROCEDIMENTO
SE È ASSENTE O VI ASSISTE L’AVVOCATO SENZA PROCURA SOSTANZIALE, NON È SODDISFATTA LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Germana Maffei | 13.01.2020 | n.66
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L’IMPROCEDIBILITÀ, PER MANCATO ESPERIMENTO, È ECCEPIBILE NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA
OVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON ABBIA PROVVEDUTO AL RELATIVO RILIEVO D’UFFICIO, È PRECLUSO AL GIUDICE DI APPELLO RILEVARLA
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Scoditti | 13.12.2019 | n.32797
CONTRATTI BANCARI: OBBLIGATORIO ESPERIRE PRELIMINARMENTE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
LA MANCANZA DEVE ESSERE ECCEPITA DAL CONVENUTO, A PENA DI DECADENZA, O RILEVATA D’UFFICIO DAL GIUDICE, NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA
Ordinanza | Tribunale di Salerno, Giudice Guerino Iannicelli | 23.07.2019 |
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