Il piano di ammortamento alla francese non comporta un’illecita capitalizzazione degli interessi, rimanendo un’opzione legittima di costruzione delle rate. Difatti costituisce un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato, in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo, per tutta la durata del prestito. Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme mantengono costante la rata periodica per tutta la durata del rapporto.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Vanessa Avolio, con la sentenza n. 372 del 21.04.2020.
La vicenda ha riguardato l’opposizione proposta dai mutuatari avverso il decreto con cui era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 19.829,21 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Nel merito, eccepivano l’applicazione di un TAEG diverso e maggiore rispetto a quello previsto nel contratto di mutuo chirografario; contestavano inoltre il piano di ammortamento del mutuo, la quantificazione del capitale residuo e il conteggio degli interessi percepiti dalla Banca e l’applicazione da parte della Banca di interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., il calcolo degli interessi col metodo “alla francese” ed infine la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
In ragione di tanto, invocavano la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna alla restituzione di quanto illegittimamente percepito oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La Banca si costituiva in giudizio contestando l’avversa domanda, evidenziando la piena legittimità del proprio operato sotto ogni profilo e concludendo per l’integrale rigetto della domanda attorea, con il favore delle spese e competenze di causa.
Il Tribunale adito ha ritenuto l’opposizione infondata, rappresentando che il piano di ammortamento alla francese non comporta un’illecita capitalizzazione degli interessi, rimanendo una opzione legittima di costruzione delle rate.
Invero, esso costituisce un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato, in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangono costanti nel tempo, per tutta la durata del prestito. Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme mantengono costante la rata periodica per tutta la durata del rapporto. Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all’inizio dell’ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata.
Il Giudice, nel merito, ha osservato che la caratteristica di tale piano non è, quindi, quella di operare un’illecita capitalizzazione composta degli interessi, bensì quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
In conclusione, il Tribunale ha escluso che l’opzione per l’ammortamento alla francese comporti l’applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all’arbitrio del mutuante.
Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NON DETERMINA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO
GLI INTERESSI SONO CALCOLATI SOLO SULLA QUOTA DI CAPITALE RESIDUO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 07.11.2018 | n.21474
AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: LEGITTIMO E NON CONTRARIO A NORME IMPERATIVE
NON INCIDE SULL’AMMONTARE DEGLI INTERESSI PATTUITI
Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Fabrizio Nicoletti | 09.10.2018 | n.1021
MUTUO: È DA ESCLUDERE CHE L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE COMPORTI L’APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI
GLI INTERESSI CHE VANNO A COMPORRE LA RATA DA PAGARE SONO CALCOLATI SULLA SOLA QUOTA DI CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 08.11.2018 | n.21528
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