La nullità della fideiussione redatta in conformità allo schema ABI del 2003, oggetto di censura dalla Banca di Italia, cui fa riferimento la Cassazione con ordinanza del 12 dicembre 2017 n. 29810, deve essere specificamente allegata dal garante che intenda avvalersene ed è pacificamente riferita all’ipotesi di fideiussione omnibus; ne consegue che, ad onta della conformità allo schema, la deduzione non è pertinente con riferimento a fideiussioni specifiche.
In ogni caso si verserebbe in ipotesi di nullità relativa, che postula una valutazione dei rilievi applicativi (dell’espunzione delle clausole eventualmente nulle) al singolo caso di specie.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Livorno, Giudice Luigi Nannipieri, con la sentenza n. 151 del 14 febbraio 2020.
Nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice ha ritenuto inconferente il richiamo da parte della difesa di parte attrice alla pronuncia della Cassazione del 12 dicembre 2017 n. 29810.
Ciò in quanto è relativa al provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d’Italia (in funzione di Autorità di tutela della concorrenza nel mercato bancario), che ha censurato come lesive della concorrenza alcune specifiche clausole dello schema ABI del 2003 relativo alla “fideiussioni omnibus” (in particolare la clausola di sopravvivenza: « qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate »; la clausola di reviviscenza: «il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo »; la rinuncia termini ex art. 1957 cc: «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»).
Il Tribunale, con riferimento al caso di specie, ha evidenziato che la fideiussione pacificamente sottoscritta non è una fideiussione “omnibus”, ma una “fideiussione pro quota per operazione specifica”, riferita espressamente alle obbligazioni relative al “mutuo ipotecario per un milione di euro durata anni 10” concesso alla società debitrice.
Inoltre, non è stata in alcun modo allegata la conformità di tale fideiussione allo schema ABI del 2003 oggetto di censura dalla Banca di Italia (e pacificamente riferito alla diversa ipotesi di fideiussione omnibus); si tratterebbe in ipotesi di nullità relativa e le clausole di cui al provvedimento della Banca di Italia non assumono rilievo applicativo al giudizio de quo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: la causa è la funzione di garanzia di un debito altrui, anche se prestata da soggetto incapiente
Non presuppone alcuna attuale solvibilità in capo al garante
Ordinanza | Corte di Cassazione, I Sez. Civ., Pres. De Chiara – Rel. Solaini | 10.09.2019 | n.22559
FIDEIUSSIONE BANCARIA: il termine finale delimita l’estensione temporale della sua efficacia
Non copre, quindi, i crediti maturati successivamente alla data di scadenza della garanzia
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Rel. Aponte | 26.07.2019 | n.2500
ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE: la richiesta deve avvenire secondo il mezzo previsto dal contratto
L’invio a mezzo PEC o la consegna brevi manu non equivalgono alla raccomandata A/R
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. Rel. Aponte | 25.06.2019
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