L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve avere ad oggetto specifici documenti individuati o individuabili e non possa avere finalità meramente esplorativa. Esso è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando sia necessario acquisire specifica documentazione che la parte istante sia impossibilitata a produrre in giudizio e, pertanto, non può ordinarsi l’esibizione di documentazione che la parte avrebbe potuto acquisire di propria iniziativa e produrre in giudizio.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Crotone, Giudice Daniela Lagani, con l’ordinanza 04.03.2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ORDINE DI ESIBIZIONE: AMMISSIBILE SOLO SE IL CLIENTE PRIMA DI AGIRE IN GIUDIZIO SI È DILIGENTEMENTE ATTIVATO EX ART. 119 T.U.B
IN MANCANZA L’INIZIATIVA DELLA PARTE HA UNA FINALITÀ ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Marsala, Giudice Maria Saieva | 20.12.2018 | n.1222
ORDINE DI ESIBIZIONE: INAMMISSIBILE IN CASO DI MANCATO AVVIO DELLA PROCEDURA STRAGIUDIZIALE EX ART. 119 TUB
UN USO GENERALIZZATO DELL’ART. 210 C.P.C. CELA INTENTI ESPLORATIVI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Pia De Lorenzo | 16.05.2018 | n.10399
RICHIESTA ESIBIZIONE EX ART. 119 TUB: VA RESPINTA SE LA CITAZIONE È NOTIFICATO PRIMA CHE SIANO DECORSI 90 GIORNI
IN TAL CASO VIENE VIOLATO IL PRINCIPIO DI LEALTÀ PROCESSUALE NEI CONFRONTI DELLA CONTROPARTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Andrea Postiglione | 20.11.2018 | n.22943
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Daniela Lagani,
letti gli atti ed esaminati i documenti della causa iscritta al n. omissis R.G.A.C.;
a scioglimento della riserva assunta;
ritenuta preliminarmente inammissibile la documentazione depositata da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n.3 e di quella depositata telematicamente in data 24.06.2019, poiché tardive;
ritenuta altresì inammissibile la memoria depositata da parte convenuta in data 4.07.2019, poiché irrituale e non autorizzata;
vista la richiesta di ordine di esibizione formulata da parte attorea ex art. 210 c.p.c. in relazione al contratto di conto corrente ordinario posto a fondamento della domanda e, “ad integrazione di quelli già prodotti, di tutti i contratti di apertura di credito debitamente sottoscritti, delle fideiussioni ricevute, di tutti gli estratti conto sin dall’origine dei rapporti, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente ai rapporti di apertura di credito impugnati, nonché di un completo rendiconto (che indichi, tra l’altro, da una parte il capitale effettivamente erogato dalla banca e dall’altra le remunerazioni, le competenze ed i guadagni percepiti dalla banca con riferimento all’intero periodo del rapporto), nonché di visura storica in ordine alla posizione contabile controversa”;
ritenuto che l’istanza, per come genericamente formulata, sia inammissibile, posto che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. deve avere ad oggetto specifici documenti individuati o individuabili e non possa avere finalità meramente esplorativa (a titolo esemplificativo, cass. 26943/2007); ritenuto, altresì, che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando sia necessario acquisire specifica documentazione che la parte istante sia impossibilitata a produrre in giudizio e, pertanto, non può ordinarsi l’esibizione di doumentazione che, come nel caso di specie, la parte avrebbe potuto acquisire di propria iniziativa e produrre in giudizio (a titolo esemplificativo: Cass. 149/2003);
ritenuta infine irrilevante la mancata evasione da parte della Banca convenuta della richiesta ex art. 119 TUB, posto che ai sensi della normativa richiamata, il cliente può richiedere unicamente documenti relativi a singole operazioni contabili (dunque non i titoli contrattuali, nella disponibilità del cliente dal momento della sottoscrizione), eseguite negli ultimi dieci anni;
ritenuto che, parimenti, non possa essere accolta la richiesta di CTU, posto che la stessa sarebbe esplorativa, in difetto della produzione in giudizio dei contratti relativi ai rapporti intercorsi e di tutti gli estratti conto che consentano di verificare sia le condizioni pattuite e applicate e sia l’andamento del rapporto;
ritenuta pertanto la causa matura per la decisione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la documentazione prodotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. e quella depositata telematicamente in data 24.06.2019, nonché la memoria depositata da parte convenuta in data 4.07.2019;
rigetta le richieste di parte attrice di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e di CTU;
rinvia per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale e decisione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c., all’udienza del 17.06.2020 ore 9,30.
Crotone, 04/03/2020
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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