La verifica della usurarietà degli interessi moratori previsti in un contratto di mutuo deve partire dalla rilevazione media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo) delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” – Istruzioni aventi natura di norme tecniche autorizzate dalla normativa regolamentare – con la conseguenza che il tasso soglia di mora del semestre di riferimento è costituito dal valore costituito dalla somma tra il tasso soglia corrispettivo e quei punti percentuali (nella specie 2,1) incrementato dalla maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 4, della legge 108 del 1996.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Tavassi – Rel. Brat, con la sentenza n. 1035 del 29 aprile 2020.
Nel provvedimento emanato nell’ambito di una controversia sorta fra una banca e una società (nel frattempo messa in liquidazione), il Collegio meneghino ha chiarito quali sono i criteri di verifica dell’usura per gli interessi moratori.
In primis, la Corte ha premesso che le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” della Banca d’Italia, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Ciò in quanto, da un lato, l’attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla Banca d’Italia è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996 per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie; dall’altro lato, i decreti ministeriali trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all’art. 3 hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle “Istruzioni” emanate dalla Banca d’Italia. Anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite recentemente (sent. 16303/2018) ha ribadito, con riguardo alla verifica della soglia usura con l’inclusione della c.m.s., la necessità di far riferimento ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996.
In riferimento alla verifica del rispetto del tasso soglia sul fronte degli interessi moratori, invece, il Collegio milanese tiene in considerazione il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26286/2019, secondo la quale “nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815, comma 2 cc”.
Tuttavia, si chiarisce come, pur volendo valutare il superamento del tasso soglia anche con riguardo agli interessi moratori, non sia corretto sommare interessi corrispettivi ad interessi moratori, dal momento che gli stessi sono tra loro alternativi: se il debitore rispetta i pagamenti contrattualmente programmati, deve corrispondere gli interessi corrispettivi, laddove, quando è in ritardo, è tenuto agli interessi moratori. Inoltre, il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora sulla rata scaduta.
Condividendo quindi l’orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26286, la Corte d’Appello di Milano ha specificato quindi che è doveroso tenere conto del necessario rilievo dei decreti ministeriali secondo cui la maggiorazione stabilita contrattualmente nell’ipotesi di mancato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali, come indicato da Banca d’Italia nei propri chiarimenti del 3 luglio 2003. Ne consegue che, applicata detta maggiorazione (2,1%) al tasso corrispettivo del 4,1%, si ottiene un tasso di mora del 6,2%; procedendo, dunque, ad elaborare il tasso soglia con le modalità antecedenti al D.lgs. n. 70/11 e, dunque, ai sensi dell’art. 2, comma 4 della legge n. 108/96 – che determinava il tasso soglia con l’aumento del TEGM del 50 per cento – si perviene alla soglia, quanto ai moratori del 9,3% (4,1% interesse corrispettivo, sommato con 2,1% per la mora e dunque con interesse moratorio del 6,2% e ulteriormente aumentato del 50%).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA-INTERESSI MORATORI: I QUATTRO PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE DI CASSAZIONE
1.CUMULO INTERESSI E CORRISPETTIVI; 2.CRITERIO DI CALCOLO DELLA SOGLIA; 3.RIDUZIONE AD AEQUITATEM; 4. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo | 17.10.2019 | n.26286
USURA BANCARIA: LE SEZIONI UNITE METTONO FINE AL DIBATTITO SULLA RILEVANZA DELLA CMS ANTE 2010
AI FINI DEL RAFFRONTO AL TASSO SOGLIA ANDRÀ CONSIDERATA SOLO L’EVENTUALE ECCEDENZA TRA LA CMS PRATICATA E LA CMS SOGLIA
Sentenza | Cassazione Civile – Sezioni unite, Pres. Mammone – Rel. De Chiara | 20.06.2018 | n.16303
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